Energia: Dlgs n. 104-2012 in Gazzetta, recepita direttiva 2010/30/UE sulle etichette

Etichetta energetica - Foto del Parlamento EuropeoEtichette e informazioni uniformi per indirizzare il consumatore nell'acquisto di prodotti che offrono, o indirettamente comportano, il minor consumo energetico. Questo l'obiettivo principale della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La norma UE prevede l’obbligo dell’etichetta energetica a tutti i prodotti che abbiano un significativo impatto diretto o indiretto sul consumo di energia durante il loro uso. La precedente direttiva, invece, si applicava unicamente agli apparecchi domestici.

Il decreto attuativo prevede l’obbligo per:

  • i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da una misura di implementazione, di fornire un’etichetta e una scheda di prodotto;
  • i distributori di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile, nonché di presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti.

Il tutto per risparmiare energia, limitare l'impatto ambientale e raggiungere l'obiettivo Ue entro il 2020 di ridurre del 20% il consumo energetico.

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012 , n. 104

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa  all'indicazione  del
consumo  di  energia  e  di  altre  risorse  dei  prodotti   connessi
all'energia,  mediante  l'etichettatura  ed   informazioni   uniformi
relativa ai prodotti. (12G0126) 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2010/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione  del  consumo
di energia e di altre  risorse  dei  prodotti  connessi  all'energia,
mediante  l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi   relative   ai
prodotti; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
gli articoli 1 e 2; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visti i regolamenti delegati (CE) n. 1059/2010,  n.  1060/2010,  n.
1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti  del  28  settembre
2010,  che  integrano  la  citata  direttiva  2010/30/UE  per  quanto
riguarda   l'etichettatura   indicante    il    consumo    d'energia,
rispettivamente,  delle  lavastoviglie  per  uso   domestico,   degli
apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle  lavatrici  per
uso domestico e dei televisori; 
  Visto il regolamento delegato della Commissione  (CE)  n.  626/2011
del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante
il consumo d'energia dei condizionatori d'aria; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive  modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia  al  processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
obblighi comunitari; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive  modificazioni,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce,  nel  quadro  di  armonizzazione
istituito dall'Unione europea, le misure nazionali  sull'informazione
degli  utilizzatori  finali,  realizzata  in   particolare   mediante
etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto,  sul  consumo  di
energia e, se del caso, di altre risorse  essenziali  durante  l'uso,
nonche'  informazioni   complementari   per   i   prodotti   connessi
all'energia, in modo che gli utilizzatori  finali  possano  scegliere
prodotti piu' efficienti. 
  2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole
impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su
altre risorse essenziali durante l'uso. 
  3. Il presente decreto non si applica: 
    a) ai prodotti usati; 
    b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; 
    c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante  la
potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) prodotto connesso all'energia o prodotto: qualsiasi  bene  che
abbia un impatto sul consumo di energia  durante  l'uso,  immesso  in
commercio ovvero messo in servizio, comprese le  parti  destinate  ad
essere integrate in prodotti connessi  all'energia  disciplinati  dal
presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come
parti a se' stanti per gli utilizzatori finali e di cui e'  possibile
valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente; 
    b) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa ad  un
prodotto; 
    c) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o  qualsiasi
altra  risorsa  consumata  da  un   prodotto   durante   il   normale
funzionamento; 
    d) informazioni complementari:  altre  informazioni  relative  al
funzionamento e alle caratteristiche del prodotto  che  riguardano  o
servono a valutare il suo consumo  di  energia  o  di  altre  risorse
essenziali sulla base di dati quantificabili; 
    e)  impatto  diretto:  l'impatto  dei  prodotti   che   consumano
effettivamente energia durante l'uso; 
    f) impatto indiretto: l'impatto dei prodotti  che  non  consumano
energia ma contribuiscono  alla  conservazione  dell'energia  durante
l'uso; 
    g) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona
che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti
agli utilizzatori finali; 
    h) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante  autorizzato
nell'Unione europea oppure  l'importatore  che  immette  o  mette  in
servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza  di  questi
e' considerato fornitore la persona fisica o  giuridica  che  immette
sul mercato o mette in servizio  prodotti  contemplati  dal  presente
decreto; 
    i) immissione sul mercato: rendere disponibile per la prima volta
sul mercato dell'Unione  europea  un  prodotto  in  vista  della  sua
distribuzione o del  suo  utilizzo  all'interno  dell'Unione,  contro
compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica  di
vendita utilizzata; 
    l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto  utilizzato
ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione; 
    m) uso non autorizzato dell'etichetta: l'uso  dell'etichetta,  da
parte di un soggetto diverso dalle istituzioni dello Stato  membro  o
delle istituzioni dell'Unione europea, in una  maniera  non  prevista
dal presente decreto o da un atto delegato adottato  ai  sensi  della
direttiva 2010/30/UE; 
    n) atto delegato:  regolamento  delegato  mediante  il  quale  la
Commissione  dell'Unione  europea  definisce  gli  elementi   tecnici
specifici riguardanti l'etichetta e la scheda  per  ciascun  tipo  di
prodotto ai sensi  dell'articolo  10  della  direttiva  2010/30/UE  e
secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13
della medesima direttiva. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
            Obblighi e divieti in materia di informazione 
 
  1. Le informazioni relative al consumo  di  energia  elettrica,  di
altre forme di energia nonche',  ove  utilizzate,  di  altre  risorse
essenziali durante l'uso e le informazioni  complementari,  ai  sensi
degli atti delegati, sono rese note agli utilizzatori finali con  una
scheda e con un'etichetta relativa al prodotto  offerto  in  vendita,
affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposto  all'utilizzatore
finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita
a distanza, anche via Internet. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1,  riguardanti  i  prodotti  da
incasso o installati sono fornite solo  ove  richiesto  dal  relativo
atto delegato. 
  3. La pubblicita' di uno specifico  modello  di  prodotto  connesso
all'energia  disciplinato  da  un  atto  delegato,  in  cui  figurano
informazioni relative  al  consumo  energetico  o  sul  prezzo,  deve
includere un riferimento alla classe  di  efficienza  energetica  del
prodotto. 
  4.  Il  materiale  tecnico  promozionale  in  materia  di  prodotti
connessi all'energia che descrive i parametri tecnici specifici di un
prodotto ivi compresi, in particolare, manuali tecnici e opuscoli del
fabbricante, siano essi su supporto cartaceo  oppure  disponibili  in
formato  elettronico,  deve  fornire  agli  utilizzatori  finali   le
informazioni necessarie sul consumo  energetico  o  fare  riferimento
alla classe di efficienza energetica del prodotto. 
  5. E'  vietata  l'apposizione  di  etichette,  marchi,  simboli   o
iscrizioni, non conformi ai requisiti  dal  presente  decreto  e  dei
pertinenti atti delegati previsti dalla direttiva 2010/30/UE, qualora
tale apposizione possa indurre  in  errore  o  ingenerare  confusione
negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o
eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso, nonche'  per
i prodotti non contemplati da tali atti delegati. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza  l'etichettatura
volontaria conforme ai principi del presente decreto per  i  prodotti
che rientrano nel suo campo di applicazione e non sono ancora oggetto
di atti delegati. Tale autorizzazione e' concessa fino alla  data  di
applicazione dei pertinenti atti delegati e limitatamente ai casi  in
cui i prodotti interessati e le indicazioni  ovvero  i  parametri  da
riportare  sulle  relative   etichette   sono   concordati   mediante
protocolli di intesa stipulati tra le associazioni di categoria  piu'
rappresentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per  le
nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  -
ENEA. Detti protocolli d'intesa prevedono in particolare: 
    a) le modalita' per l'effettuazione di controlli a  campione  sui
prodotti, con onere a  carico  delle  associazioni  o  delle  imprese
interessate; 
    b) il tipo di prove e le modalita' di esecuzione delle  prove  da
effettuare, con onere a carico delle  associazioni  o  delle  imprese
interessate,  ai  fini  della  verifica  della   corrispondenza   dei
parametri indicati; 
    c) le modalita' di revisione del protocollo quando e'  necessario
procedere all'aggiornamento dello stesso. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Le funzioni di vigilanza sulla  conformita'  dei  prodotti  alle
disposizioni del presente decreto  legislativo  sono  esercitate  dal
Ministero dello sviluppo economico. Quest'ultimo  si  avvale  a  tale
fine, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio,
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
112, e dell'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29  dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, e della Guardia di  finanza
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera  m),  e  dell'articolo  3,
comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 
  2. Le funzioni di controllo  alle  frontiere  esterne  sono  svolte
dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Ai fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  di  vigilanza,  il
Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto  dell'ENEA,
ai sensi dell'articolo 11, e puo' avvalersi per le  prove  necessarie
in sede di controllo, con onere a  carico  dei  fornitori,  anche  di
organismi  di  valutazione  della  conformita'  come   previsto   dal
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre Amministrazioni
responsabili dei  controlli,  in  attuazione  del  presente  decreto,
cooperano fra di loro e si forniscono reciprocamente, anche  al  fine
di fornirle alla Commissione  dell'Unione  europea,  informazioni  ai
fini dell'applicazione  del  presente  decreto.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico assicura il necessario coordinamento con le  altre
Amministrazioni interessate, anche convocando  periodiche  conferenze
di servizi  con  i  rappresentanti  delle  predette  Amministrazioni,
collabora  con  le  Autorita'  responsabili  dell'applicazione  della
direttiva 2010/30/UE negli altri Stati membri e scambia con queste  e
con  la  Commissione   europea   informazioni   atte   ad   agevolare
l'attuazione del presente decreto. A tale  fine  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  le  altre  amministrazioni   interessate   si
avvalgono  quanto  piu'  possibile   dei   mezzi   di   comunicazione
elettronica e, in particolare, di quelli  supportati  dai  pertinenti
programmi dell'Unione europea,  e  garantiscono  la  sicurezza  e  la
riservatezza delle operazioni di trattamento nonche'  la  tutela  dei
dati sensibili eventualmente trasmessi nel corso della procedura. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                    Responsabilita' dei fornitori 
 
  1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in  servizio
i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono  un'etichetta
e una scheda in conformita' al presente decreto e al pertinente  atto
delegato. 
  2. I fornitori producono una documentazione tecnica, redatta in una
delle lingue ufficiali della Comunita', e sufficiente a consentire di
valutare l'esattezza dei dati che  figurano  sull'etichetta  e  sulla
scheda. Tale documentazione contiene: 
    a) la descrizione generale del prodotto; 
    b)  ove  disponibili,  i  risultati   dei   calcoli   progettuali
effettuati; 
    c) i risultati  delle  prove,  se  disponibili,  comprese  quelle
effettuate da pertinenti  organismi  notificati,  quali  definiti  in
altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative  norme  nazionali
di attuazione; 
    d) se taluni valori sono stati utilizzati per modelli analoghi, i
riferimenti che permettono l'identificazione di tali modelli. 
  3. Ai fini di cui al comma  2  i  fornitori  possono  avvalersi  di
documentazione gia' predisposta in base alle  disposizioni  stabilite
dalla pertinente legislazione dell'Unione. 
  4. I fornitori tengono la documentazione tecnica di cui al comma  2
a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno  cinque
anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo prodotto interessato. 
  5. Su richiesta del Ministero  dello  sviluppo  economico  o  delle
altre Amministrazioni responsabili dei controlli i fornitori  mettono
a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro
dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero
o delle altre Amministrazioni  responsabili  della  sorveglianza  del
mercato. 
  6. In seguito ad una richiesta  motivata  da  parte  del  Ministero
dello sviluppo economico o delle altre  Amministrazioni  responsabili
dei controlli, il  fornitore  fornisce  una  traduzione  delle  parti
pertinenti della documentazione tecnica in  italiano  o  in  inglese.
Qualora a un fornitore sia richiesta la documentazione tecnica  o  la
traduzione di parti di essa dal Ministero dello  sviluppo  economico,
questo puo' fissare a tal fine un termine pari  a  trenta  giorni,  a
meno che non vi siano elementi di gravita' ed urgenza e imminenti che
giustificano una scadenza piu' breve. 
  7. Riguardo  all'etichettatura  e  alle  informazioni  relative  ai
prodotti,  i  fornitori  forniscono   gratuitamente   le   necessarie
etichette ai distributori. Fatta salva la facolta' dei  fornitori  di
scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette,
su richiesta dei distributori essi provvedono affinche' le  etichette
vengano prontamente consegnate. 
  8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa
al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli  illustrativi  sul
prodotto stesso.  Qualora  tali  opuscoli  non  siano  provvisti  dal
fornitore, quest'ultimo  fornisce  le  schede  insieme  all'ulteriore
documentazione fornita con il prodotto. 
  9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle  etichette  e
delle schede da essi fornite. La  fornitura  dell'etichetta  e  della
scheda  consente  di  presupporre  il  consenso  del  fornitore  alla
pubblicazione delle informazioni in esse riportate. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                  Responsabilita' dei distributori 
 
  1.  I  distributori  espongono  nella  posizione  specificata   nel
relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile,
e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto  o  in  ogni  altra
documentazione che  correda  i  prodotti  quando  sono  venduti  agli
utilizzatori finali. La  scheda  informativa  e'  redatta  in  lingua
italiana. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Vendita a distanza 
 
  1. Per i casi in cui i prodotti sono posti in  vendita,  affitto  o
locazione finanziaria, per corrispondenza, su catalogo, via Internet,
tramite televendita o in qualsiasi  altra  forma  implicante  che  il
potenziale  utilizzatore  finale  non  possa  prendere  visione   del
prodotto esposto, si applicano le disposizioni  dei  pertinenti  atti
delegati atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali  sono
fornite le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto e  nella
scheda prima di acquistare il prodotto nonche' a specificare, se  del
caso, le modalita' di apposizione dell'etichetta  e  della  scheda  o
delle informazioni indicate sull'etichetta o  nella  scheda  o  della
loro fornitura al potenziale utilizzatore finale. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                         Libera circolazione 
 
  1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e
la messa in servizio, dei prodotti  che  sono  oggetto  del  presente
decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali  prodotti  sono
conformi ad essi. 
  2. Le etichette e le schede sono considerate conformi  al  presente
decreto e agli atti delegati fino a  prova  contraria.  Il  Ministero
dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare  che  dette
informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di  comprovare,
entro un termine congruo e determinato e in conformita'  all'articolo
5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette  o  nelle
schede. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                    Appalti pubblici e incentivi 
 
  1.  Se  un  prodotto  e'  contemplato  da  un  atto   delegato   le
amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti  pubblici  di
lavori, forniture o servizi di cui  alla  parte  II  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17,  18,  19,
22, 23, 24, 25 e 30 del medesimo decreto legislativo, acquistano  ove
possibile  soltanto  i  prodotti  che   soddisfano   i   criteri   di
conseguimento dei livelli massimi di prestazione  e  di  appartenenza
alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i  casi  in  cui
prevalgono diverse  esigenze  di  efficienza  in  termini  di  costi,
fattibilita' economica, idoneita' tecnica e adeguata concorrenza. 
  2. Il comma 1 si applica ai contratti  aventi  un  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3. Quando le amministrazioni pubbliche prevedono incentivi  per  un
prodotto contemplato da  un  atto  delegato,  esse  si  prefiggono  i
massimi  livelli  di  prestazione  inclusa  la  migliore  classe   di
efficienza energetica  di  cui  al  relativo  atto  delegato.  Misure
fiscali e  di  bilancio  non  costituiscono  incentivi  ai  fini  del
presente decreto. 
  4. Quando le  amministrazioni  pubbliche  prevedono  incentivi  per
determinati prodotti, sia  per  gli  utilizzatori  finali  che  usano
prodotti ad elevata efficienza che per le industrie che promuovono  e
producono tali prodotti, ne esprimono i livelli di prestazione  sotto
forma di classi quali istituite nei rispettivi atti delegati,  tranne
quando impongono livelli di prestazione  piu'  elevati  della  soglia
prevista per la migliore classe di  efficienza  energetica  nell'atto
delegato. Possono essere imposti livelli di prestazione piu'  elevati
della soglia prevista per la migliore classe di efficienza energetica
nell'atto delegato. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Funzioni e responsabilita' 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico che esercita  le  funzioni
di vigilanza di cui all'articolo 4: 
    a) vigila affinche' i fornitori e i  distributori  rispettino  le
prescrizioni del presente decreto e dei pertinenti atti  delegati  e,
in particolare, adempiano agli obblighi stabiliti agli articoli 5 e 6
dello stesso decreto; 
    b) promuove campagne di  informazione  a  carattere  educativo  e
promozionale, destinate a promuovere l'efficienza energetica e un uso
piu' responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali  in
particolare in occasione dell'introduzione del sistema di etichette e
schede sul consumo o sulla conservazione dell'energia in  generale  e
per i  singoli  prodotti  oggetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto e dei relativi atti delegati; 
    c) organizza controlli della conformita' dei prodotti oggetto del
presente decreto e del pertinente  atto  delegato  e,  a  tale  fine,
dispone il prelievo, presso il fornitore o distributore, di  campioni
di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esige  dalle
parti interessate la fornitura di tutte le  informazioni  necessarie,
come specificato nel presente decreto e nel pertinente atto  delegato
applicabile; 
    d)  garantisce  un'efficace  sorveglianza  del  mercato  ai  fini
dell'attuazione del  presente  decreto,  anche  attraverso  l'uso  di
appropriate analisi del mercato e la cooperazione  e  lo  scambio  di
informazioni con le autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea; 
    e) tiene informata la Commissione  europea  dei  risultati  della
sorveglianza del mercato e, in particolare, informa la Commissione  e
gli altri Stati  membri  dell'Unione  europea  dei  provvedimenti  di
ritiro dal mercato o di divieto di immissione sul mercato adottati e,
ogni quattro anni, trasmette alla Commissione una relazione in merito
alle attivita' di controllo dell'applicazione della normativa  ed  al
livello di conformita' all'interno del territorio nazionale. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
            Supporto dell'ENEA all'attivita' di vigilanza 
 
  1. L'ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e
lo sviluppo  economico  sostenibile,  fornisce  supporto  tecnico  al
Ministero dello sviluppo economico ai fini  dello  svolgimento  delle
funzioni di vigilanza ad  esso  assegnate.  Per  tali  finalita',  il
suddetto  ente  provvede  con  le  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale, in particolare,
dell'apporto  e  delle  competenze  dell'ENEA   per   l'esame   delle
risultanze emerse nei controlli di cui  all'articolo  12  e  si  puo'
avvalere dell'apporto dei laboratori  dell'ENEA  per  l'effettuazione
delle prove necessarie nell'ambito delle attivita' di vigilanza. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
        Controlli e poteri inerenti l'attivita' di vigilanza 
 
  1. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quando  accerta  con
riferimento  al  presente  decreto  e  al  pertinente  atto  delegato
applicabile  al  prodotto  che  l'etichetta  prevista   e'   assente,
incompleta o  inesatta,  o  che  la  scheda  prevista  e'  assente  o
incompleta o inesatta o non redatta in  lingua  italiana,  o  che  la
documentazione tecnica e' incompleta o insufficiente  per  consentire
di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta o  sulla
scheda, ordina al fornitore di  far  cessare  l'infrazione  entro  un
termine perentorio  non  superiore  a  trenta  giorni  disponendo  il
divieto temporaneo di immissione sul mercato, di  commercializzazione
e di messa in  servizio.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  vieta
definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la
messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e  ne  ordina
il ritiro e, se del caso, il richiamo. 
  2.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quando  accerta  la
contemporanea  mancanza  dell'etichetta  e  della  scheda  o  che  la
documentazione tecnica e' assente o non e' tenuta  a  disposizione  o
messa a disposizione entro i termini stabiliti dall'articolo 5, comma
5, dispone nei confronti del fornitore il divieto di  immissione  sul
mercato, di commercializzazione e di messa in servizio del  prodotto,
ne ordina il ritiro e, se del caso, il richiamo. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quando  accerta  la
presenza sul prodotto di etichettature energetiche non autorizzate  o
di simboli, marchi iscrizioni o etichette tali da indurre in errore o
ingenerare confusione negli utilizzatori finali per  quanto  riguarda
il consumo di energia o eventualmente  di  altre  risorse  essenziali
durante l'uso, ordina al fornitore di far cessare l'infrazione  entro
un termine perentorio non superiore a  trenta  giorni  disponendo  il
divieto temporaneo di immissione sul mercato, di  commercializzazione
e di messa in  servizio.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  vieta
definitivamente l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la
messa in servizio del prodotto sul territorio nazionale e  ne  ordina
il ritiro e, se del caso, il richiamo. 
  4. Le  misure  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  sono  adottate  con
provvedimento motivato e notificato all'interessato con l'indicazione
dei mezzi di  impugnativa  e  del  termine  entro  cui  e'  possibile
ricorrere. I costi relativi sono a carico dei fornitori e,  ove  cio'
non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  sono  soggetti  alle
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
    a) da 4.000 a 40.000 euro, il  fornitore  che  non  ottempera  ai
provvedimenti adottati dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai
sensi dell'articolo 12, commi da 1 a 3; 
    b) da 3.000 a 30.000 euro, il fornitore che immette sul  mercato,
commercializza o mette in servizio prodotti  privi  dell'etichetta  o
della scheda prescritta o la cui documentazione tecnica non e' tenuta
a disposizione  o  non  e'  messa  a  disposizione  entro  i  termini
stabiliti; 
    c) da 2.000 a 20.000 euro, il fornitore che immette sul  mercato,
commercializza o mette in servizio prodotti con etichetta  incompleta
o inesatta, o  prodotti  con  scheda  incompleta  o  inesatta  o  con
documentazione tecnica incompleta o insufficiente per  consentire  di
valutare l'esattezza dei dati che  figurano  sull'etichetta  o  sulla
scheda, ovvero prodotti con etichette non autorizzate o prodotti  sui
quali sono apposti simboli, marchi iscrizioni  o  etichette  tali  da
indurre in errore o ingenerare confusione negli  utilizzatori  finali
per quanto riguarda il consumo di energia o  eventualmente  di  altre
risorse essenziali durante l'uso; 
    d) da 1.000 a 10.000 euro, il distributore  che  espone  prodotti
privi di etichetta oppure prodotti privi della prevista scheda; 
    e) da 500 a 5.000 euro, il distributore che espone  prodotti  con
etichetta posta in maniera non visibile e leggibile, oppure  prodotti
sui quali non e' apposta la prevista scheda o per i quali tale scheda
non  e'  redatta  in  lingua  italiana,  o  prodotti  con   etichetta
energetica non autorizzata o sui quali sono apposti  simboli,  marchi
iscrizioni o  etichette  tali  da  indurre  in  errore  o  ingenerare
confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda  il  consumo
di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso. 
  2. Le sanzioni di cui al  presente  articolo  sono  irrogate  dalla
Camera   di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
territorialmente competente  ed  al  procedimento  si  applicano  per
quanto compatibili con il presente decreto  le  disposizioni  di  cui
alla legge 24 novembre 1981, n.  689.  Le  somme  derivanti  da  tali
sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono o restano abrogati: 
    a) il decreto del Presidente della Repubblica 9  marzo  1998,  n.
107, recante norme per l'attuazione  della  direttiva  92/75/CEE  del
Consiglio, del  22  settembre  1992,  concernente  l'indicazione  del
consumo di energia e di altre  risorse  degli  apparecchi  domestici,
mediante  l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi   relative   ai
prodotti; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982,  n.
783, di attuazione della direttiva, 79/530/CEE del Consiglio, del  14
maggio 1979, relativa all'informazione, mediante  etichettatura,  sul
consumo di energia degli apparecchi domestici; 
    c)  l'articolo  23  della  legge  29   maggio   1982,   n.   308,
sull'etichettatura degli apparecchi di riscaldamento; 
    d) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,
n.784, di attuazione della direttiva (CEE) n.  79/531  relativa  alla
applicazione ai forni  elettrici  della  direttiva  (CEE)  n.  79/530
concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo degli
apparecchi domestici; 
    e) i seguenti provvedimenti  attuativi  della  direttiva  94/2/CE
della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce  modalita'  di
applicazione della direttiva 92/75/CEE  del  22  settembre  1992  per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di  energia  dei
frigoriferi  elettrodomestici,  dei  congelatori  elettrodomestici  e
delle relative combinazioni: 
      1) il decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 2 aprile 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998; 
      2) gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 7  ottobre  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248  del  23  ottobre
1998; 
      3) il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  21
settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 229 del 1° ottobre 2005; 
    f) limitatamente alle disposizioni relative  alle  lavatrici  per
uso domestico, gli allegati I-a, II-a, III-a e IV-a del  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  7  ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 248 del 23 ottobre 1998,  recante  norme  per  l'attuazione  delle
direttive 96/89/CE  della  Commissione  del  17  dicembre  1996,  che
modifica la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio  1995,
95/13/CE  della  Commissione  del  23  maggio  1995  e  96/60/CE  del
Consiglio del  19  settembre  1996,  che  stabiliscono  modalita'  di
applicazione della direttiva 92/75/CEE  del  22  settembre  1992  per
quanto riguarda  l'etichettatura  indicante  il  consumo  di  energia
rispettivamente delle  lavatrici,  delle  asciugabiancheria  e  delle
lavasciuga ad uso domestico; 
    g) il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  10  novembre  1999,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  269  del  16  novembre  1999,
recante modalita' di applicazione della etichettatura energetica alle
lavastoviglie  ad  uso  domestico,  in  conformita'  alle   direttive
comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE. 
  2. Per effetto dell'applicazione delle corrispondenti  disposizioni
del regolamento delegato della Commissione (CE)  n.  626/2011  del  4
maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto  riguarda
l'etichettatura indicante il consumo di  energia  dei  condizionatori
d'aria, e' abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto  del
Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  23  del  29  gennaio
2003, recante attuazione della  direttiva  2002/31/CE  del  22  marzo
2002,  che  stabilisce  modalita'  di  applicazione  della  direttiva
92/75/CEE del 22 settembre 1992 per quanto  riguarda  l'etichettatura
indicante il consumo di energia dei  condizionatori  d'aria  per  uso
domestico. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
            Disposizione transitoria ed entrata in vigore 
 
  1.  I  prodotti  conformi  alle  disposizioni  abrogate  ai   sensi
dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in  vigore  di  ulteriori
atti delegati, purche'  immessi  sul  mercato  anteriormente  a  tale
abrogazione o alla data a tal  fine  indicata  negli  atti  delegati,
possono continuare ad  essere  commercializzati  nel  rispetto  delle
relative prescrizioni, salvo le  eventuali  diverse  indicazioni  dei
pertinenti atti delegati. 
  2. Le disposizioni abrogate ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1,
lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere  applicate
per i prodotti gia' soggetti in base a  tali  norme  ad  obblighi  di
etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

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