L 147-2013: protocollo d'intesa MEF-ABI sul Fondo di garanzia per la prima casa
Ministero dell'Economia e Associazione bancaria italiana firmano il protocollo d'intesa per l'operatività del Fondo di garanzia per l'acquisto, la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della prima casa, disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia del 31 luglio 2014, in attuazione della legge n. 147-2013.
Il Fondo conta su una dotazione finanziaria di circa 650 milioni di euro per il triennio 2014-2016, che potranno attivare circa 20 miliardi di euro di nuovi finanziamenti.
Si tratta di uno strumento di accesso al credito per la casa a favore dei cittadini, da cui si attendono un impulso alla crescita attraverso il rilancio del settore immobiliare e progressi sotto il profilo dell’efficienza energetica.
Per essere ammissibili alla garanzia del Fondo, gli interventi devono rispettare specifici criteri:
- i mutui ipotecari non devono avere un ammontare superiore a 250mila euro,
- l'immobile da acquistare/ristrutturare deve essere adibito ad abitazione principale,
- il mutuatario non deve essereproprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte.
Possono presentare richiesta di accesso alle garanzie tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
E' previsto un tasso di interesse calmierato per:
- le giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
- i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.
Il Protocollo MEF-ABI
Il Protocollo d'intesa, siglato dal direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via e dal direttore generale dell'Abi Giovanni Sabatini, fissa tempi certi per l’operatività del Fondo: le banche e gli intermediari finanziari hanno 30 giorni lavorativi, dal momento della loro adesione all’iniziativa, per erogare il servizio ai cittadini, a patto che la Consap, società del MEF che gestisce il Fondo, abbia predisposto da almeno 30 giorni lavorativi il manuale d’uso per l’accesso delle stesse banche all’infrastruttura telematica.
Una volta attivata la procedura, sarà possibile presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla banca o all'intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sui siti del Dipartimento del Tesoro, della Consap e degli istituti di credito aderenti.
Links
Protocollo d'intesa Mef-Abi Fondo di garanzi prima casa
Photo credit: larkandlarks / Foter / CC BY-NC