Bando ISI INAIL 2015 - chiarimenti su contributi per sicurezza sul lavoro
L'INAIL pubblica le risposte alle FAQ relative all'edizione 2015 del bando ISI, che stanzia oltre 276 milioni di euro per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Bando ISI INAIL 2015
Con una dotazione di 276.269.986 euro il bando ISI INAIL 2015 intende sostenere progetti diretti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come ogni anno lo stanziamento è ripartito in budget regionali, mentre a caratterizzare l'edizione 2015 del bando - che finora ha mobilitato oltre 1,2 miliardi di euro - è l'introduzione di uno specifico asse dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. Questa nuova tipologia di progetti ammissibili si aggiunge a quelle già previste, relative al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
I contributi sono destinati a tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. L'importo dell'aiuto, pari al 65% delle spese ammissibili, può essere compreso tra un minimo di 5mila e un massimo di 130mila euro.
La prima fase del bando è partita il 1 marzo, e fino al 5 maggio le imprese possono inviare la domanda di partecipazione attraverso il portale dell’Istituto.
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FAQ bando ISI INAIL 2015
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro pubblica le risposte alle domande frequenti relative al bando.
Sono finanziabili gli interventi su ambienti di lavoro anche se l’impresa non è proprietaria dei locali, chiarisce prioritariamente l'INAIL, evidenziando che “il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti”.
“È pertanto ininfluente il fatto che l’azienda eserciti la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Resta fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati, per cui al momento della presentazione della domanda l’impresa dovrà valutare se tale condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi locali”.
Quanto agli interventi relativi a progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, l'Istituto precisa che “nel caso di interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto, i costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili. Le spese di posa in opera della nuova copertura rientrano infatti tra quelle indispensabili alla completezza dell’intervento”.
“L’unica limitazione posta riguarda il costo del materiale sostitutivo, che viene computato nella misura massima di 25 euro per metro quadro di copertura rimossa e da sostituire. Nei preventivi presentati in caso di superamento del click-day dovranno quindi essere evidenziati i costi relativi all’acquisto del materiale sostitutivo delle coperture rimosse”.
Nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in materiale contenente amianto preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.