Mipaaf - Piano riassicurativo agricolo 2016
In Gazzetta il decreto ministeriale del 20 giugno 2016 sull'accesso delle compagnie assicurative al Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli
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Il decreto stabilisce le modalità operative per il 2016 del Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli, istituito dalla legge n. 388 del 2000 per sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici.
> Legge Stabilita' 2014 - Senato approva Collegato Agricoltura
I contratti assicurativi coperti dal Fondo di riassicurazione sono quelli previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale (PAAN) e stipulati dalle compagnie di assicurazione con PMI:
- che hanno presentato domanda di assicurazione agevolata,
- operanti nel settore della produzione agricola primaria,
- non in difficoltà, tranne laddove le difficoltà non siano state causate da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili, epizoozie/fitopatie.
- non destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Ue che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.
Le linee agevolate che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:
- a) polizze che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) a carico di una o più colture a seguito di avversità catastrofali e fitopatie;
- b) polizze sulle perdite causate da epizoozie negli allevamenti, a copertura di:
- valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico;
- mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia;
- costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti; - c) altre polizze sperimentali e innovative previste dal PAAN.
Con le compagnie di assicurazione cedenti che stipulano il trattato di riassicurazione, il Fondo può operare utilizzando le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali. Il costo del servizio è stabilito dal Fondo stesso sulla base delle tecniche adottate.
Qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il meccanismo proporzionale (quota pura), la quota massima di riassicurazione che il Fondo può accettare su un singolo portafoglio di polizze non può superare l'80%. Le cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'85% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso.
Laddove, invece, si utilizzi la riassicurazione non proporzionale in forma di 'stop loss', il limite minimo stabilito in termini di rapporto 'sinistri a premi' non deve essere inferiore al 90% per ogni portafoglio ceduto.
In base al decreto, il Fondo può ricorrere allo strumento della retrocessione, cioè la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi, per proteggere il proprio portafoglio, o per aumentare la propria capacità riassicurativa.
Domande di riassicurazione
Le compagnie cedenti devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da una stima dei premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento.
Il Fondo assicura l'intervento per singola cedente, tenendo conto di una serie di criteri, tra cui:
- l'esigenza di garantire la continuità nella sperimentazione di coperture assicurative innovative,
- la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni,
- le condizioni dei contratti assicurativi stipulati nell'anno precedente,
- le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento.
> Decreto ministeriale del 20 giugno 2016 - Piano riassicurativo 2016