Premi produttivita' - detassazione anche per studi professionali
Intesa tra Confprofessioni e sindacati per l'accesso degli studi professionali alla detassazione dei premi di produttività
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> Lavoro - il testo del decreto per detassazione premi produttivita'
Confprofessioni e le controparti sindacali Fisascat Cisl, Uiltucs e Filcams Cgil hanno firmato un accordo quadro che permette a tutte le strutture professionali di accedere alla detassazione dei premi di produttività. Le parti sociali hanno adottato un modello di accordo territoriale che lascerà ai singoli studi professionali la facoltà di scegliere gli indici e gli obiettivi di produttività e i criteri di misurazione più adatti alle caratteristiche del proprio contesto.
L’intesa ha recepito le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 che ha previsto per i lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50mila euro un'imposta sostitutiva Irpef con aliquota pari al 10% sulle somme e sui benefit corrisposti per incrementi di produttività, entro il limite di importo complessivo di 2mila euro lordi (2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Tali limiti vengono ampliati nella legge di bilancio 2017, che aumenta da 2mila a 3mila euro - e da 2.500 a 4mila euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro - l’ammontare dei premi soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento.
Le rappresentanze regionali avranno il compito di tradurre in accordi territoriali quanto previsto dall’intesa quadro nazionale per garantire ai professionisti l'accesso alla tassazione agevolata.
L’accordo avrà valore retroattivo e si applicherà a tutte le somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione a partire dal 1° gennaio 2016.
Il lavoratore potrà scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di beni e servizi, anche attraverso il sistema di bilateralità del settore, con applicazione integrale, dal punto di vista fiscale, di quanto stabilito dal Testo unico delle imposte sui redditi.