Codice Appalti - primi chiarimenti Anac sulla progettazione
Chiarimenti Anac sui servizi di progettazione. L’Autorità anticorruzione, dopo la delibera di settembre, torna sui bandi di ingegneria e architettura.
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In questo modo, gli uffici di Raffaele Cantone rispondono ad alcuni dubbi che si erano fatti avanti tra gli operatori di mercato. Ad esempio, si stabilisce che anche tutto l’universo delle attività di supporto alla progettazione è utile per maturare i requisiti necessari a partecipare ai bandi. Oppure, si opera un importante chiarimento sulle varianti. Anche questo tipo di progetti fa curriculum e può essere utilizzato da ingegneri e architetti ai fini della definizione dei loro requisiti.
La soft law dell'Anac
I chiarimenti appena pubblicati dall’Anac sono, anzitutto, importanti perché fissano un precedente nei rapporti tra l’Autorità e il mercato. Dopo la pubblicazione delle linee guida in materia di progettazione, lo scorso settembre, l’Authority avvia un rapporto fluido con gli operatori, rispondendo in tempo reale alle loro richieste. Viene così applicato il concetto di soft law, più volte delineato da Raffaele Cantone negli anni scorsi.
Tre quesiti per l'Autorità
La nota dell’Anac, nello specifico, risponde a tre domande arrivate all’Authority: i chiarimenti adesso faranno fede per tutti. La prima questione riguarda i servizi di supporto alla progettazione. Si tratta di quell’universo di attività collaterali all’elaborazione del progetto ma che hanno un ruolo fondamentale nella partecipazione ai bandi di gara in questo settore. Tra queste ci sono, ad esempio, le verifiche sismiche e le verifiche strutturali sullo stato di un edificio.
Il caso delle attività di supporto
Gli operatori hanno chiesto all’Authority se queste attività fanno curriculum e possono, dunque, essere inserite tra quelle che servono a determinare i requisiti dei progettisti. La risposta di Cantone è affermativa. Anche se è necessario il rispetto di una serie di requisiti, che vengono elencati in maniera puntuale.
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I paletti dell'Authority
E’, infatti, fondamentale che i servizi siano svolti da un professionista iscritto presso un albo e che la prestazione “sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento”. Quindi, anche se non ci sono progetti firmati, bisogna portare le prove dell’attività.
Le varianti al progetto
La seconda questione riguarda un problema molto sentito dagli operatori del settore, quello delle varianti in corso d’opera. La domanda del mercato, in questo caso, è se per la definizione del curriculum dei progettisti possano essere conteggiati anche i progetti eseguiti in variante per un’impresa.
La prova dell'attività
Anche in questo caso, la risposta dell’Anac è positiva. Ma bisogna rispettare delle condizioni specifiche, perché l’intervento deve essere formalizzato "in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene" ed è necessario che "la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo".
Requisiti sproporzionati
Infine, la nota dell’Autorità parla dei requisiti di partecipazione alle gare che, in alcuni casi, risultano sproporzionati rispetto agli importi. Succede soprattutto nei bandi sotto i 100mila euro, nei quali si può evitare una procedura formale. Anche in questo caso, l’Anac afferma che è possibile fissare requisiti molto stringenti, purché siano rispettate delle condizioni.
Le prescrizioni, nello specifico, dovranno essere "rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza", non dovranno restringere "l'accesso alla procedura di gara" e dovranno essere "giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto".