Patent Box – software, chiarimenti su redditi ammessi ad agevolazione
Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi sui redditi ammessi al regime di tassazione agevolata Patent Box
> Patent Box - Agenzia Entrate, chiarimenti su tassazione agevolata
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I redditi collegati alle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento di un software protetto da copyright sono ammissibili al Patent Box, mentre sono esclusi quelli riconducibili ad attività di formazione del personale e di helpdesk. È quanto chiarisce la risoluzione n. 28/E-2017 dell’Agenzia delle Entrate.
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Il Patent Box
Previsto dalla legge di Stabilità 2015, il Patent Box è un regime di tassazione agevolata su base opzionale dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
L’agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e a regime del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’utilizzazione di tali beni immateriali.
L’accesso al regime opzionale è possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni che nell’ipotesi di utilizzo diretto degli stessi.
Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
L'interpello all'origine della risoluzione delle Entrate è stato presentato da una società produttrice di programmi per elaboratori elettronici, con particolare riferimento alla produzione di un software applicativo dedicato alle aziende produttive nel comparto manifatturiero. I ricavi della società provengono in parte dalla concessione in uso del software, che rappresenta il core business aziendale, e in parte da attività accessorie di assistenza e consulenza ai clienti relativa ad altri software e/o sistemi operativi di proprietà di terzi.
Dal momento che svolge sia attività di ideazione e realizzazione del software che di implementazione e sviluppo, l'impresa chiede alle Entrate di chiarire se siano da considerare agevolabili oltre ai redditi riconducibili alla concessione in uso del prodotto, anche quelli connessi alla realizzazione e alla concessione in uso delle modifiche.
Con la risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017 l'Agenzia ha chiarito che i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software rientrano nella determinazione del reddito agevolabile, purché siano originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore.
Sono escluse, invece, le attività puramente strumentali all’utilizzo del software, come l’attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, e così via. In questi casi, infatti, le attività non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.
> Risoluzione Agenzia Entrate n. 28/E del 9 marzo 2017
Photo credit: Sergey Galyonkin