Banche: le Pmi possono sospendere il pagamento dei mutui (quota capitale)
Raggiunta nel mezzo della crisi finanziaria da cui non è facile riemergere, l’intesa prevede la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo vantate dalle banche nei confronti delle Pmi, ma anche altra misure volte al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese.
L’avviso comune individua i seguenti interventi:
- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili,
- un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.
L’intesa prevede in particolare che:
- sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e le operazioni delle operazioni di leasing finanziario in essere alla data della firma dell’Avviso. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
- possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis” e che al momento della presentazione della domanda per l’attivazione della sospensione o dell’allungamento dell’anticipazione su crediti non hanno posizioni classificate come “ristrutturate” o “in sofferenza” ovvero procedure esecutive in corso;
- per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono ancora classificate “in bonis” e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all’avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- la sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Fonte:
ABI- Avviso
ABI - Documenti
(a cura di Alessandra Flora)