Startup – TAR conferma, si potranno costituire senza notaio
Via libera del TAR: le startup si possono costituire online, senza passare per il notaio. Finora, 878 hanno scelto la procedura semplificata.
> Startup – per costituirle basta la firma digitale
> Startup - atto costitutivo e statuto si possono modificare online
La procedura semplificata di costituzione delle startup con firma digitale e modello standard riceve la benedizione del TAR del Lazio.
Startup senza notaio: cosa prevede la normativa
Con decreto direttoriale del 1° luglio 2016 il MISE ha dato il via libera alla procedura semplificata per costituire una startup, attraverso il ricorso a un modello standard tipizzato con firma digitale. La norma rappresenta l'attuazione della legge n. 33 del 24 marzo 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, meglio nota come Investment Compact.
Il decreto approva le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Escludendo, di fatto, l'intermediazione del notaio.
A maggio di quest'anno si è aggiunta un'ulteriore semplificazione: un decreto, firmato il 4 maggio, consente alle startup innovative costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata.
Semaforo verde dal TAR
In opposizione a quattro ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale del Notariato, il tribunale amministrativo ha ritenuto che:
- l’impianto normativo è coerente con i principi della direttiva comunitaria sulle società (direttiva 2009/101/CE, oggi 1132/2017);
- i poteri attribuiti dal DM 17 febbraio 2016 alle Camere di Commercio non esorbitano rispetto a quelli previsti ordinariamente dalla legge;
- il controllo sulla conformità legale dell’atto è assorbito dallo standard rilasciato dal Ministero;
- la modalità di iscrizione provvisoria in sezione ordinaria, in attesa dell’iscrizione in sezione speciale, non implica, nei confronti di terzi, la percezione dell’avvenuta costituzione in via definitiva dell’impresa;
- l’attribuzione alle CCIAA del potere-dovere di attuare le verifiche antiriciclaggio è previsto dalla norma (art. 12, lettera d) del d.lgs. 231/2001 ante riforma);
- le modalità di registrazione fiscale dell’atto non sono contrarie a legge.
L’unico punto sul quale il TAR ha dichiarato non infondato il ricorso è relativo alla permanenza in sezione ordinaria delle startup, una volta esaurito il periodo di validità del regime speciale (5 anni dalla costituzione) o in ogni caso in cui risulti la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge (DL 179/2012, art. 25, comma 2).
Il MISE procederà a emendare il decreto di attuazione della nuova procedura in esecuzione di quanto indicato nella sentenza.
878 hanno scelto di non passare per il notaio
Parallelamente alla sentenza, il ministero dello Sviluppo economico pubblica il quinto rapporto trimestrale sulla nuova modalità di costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata, i cui dati si riferiscono al 30 settembre 2017.
Le startup innovative in forma di società a responsabilità limitata che risultano aver utilizzato la nuova procedura di costituzione con firma digitale e modello standard sono 959. Di queste, 45 sono ancora in corso di iscrizione: le nuove imprese già ufficialmente costituite sono dunque 914.
Le imprese che hanno scelto di utilizzare la nuova procedura avvalendosi della collaborazione del Conservatore del Registro delle Imprese presso gli uffici della Camera di Commercio della propria provincia sono 134. In questo caso, l’iscrizione nella sezione speciale avviene contestualmente all’iscrizione nel Registro delle Imprese. Le altre 780, invece, hanno usufruito della nuova procedura online in totale autonomia.
Al 30 settembre 2017, il processo di verifica dei requisiti per l'iscrizione in sezione speciale è ancora in corso per 36 società, che sono provvisoriamente iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Ne consegue che le startup innovative già costituite e ufficialmente riconosciute come tali sono 878 (134 costituite in Camera e 744 interamente online).
Dove si trovano queste startup?
Se si esclude la Valle d’Aosta, in tutte le regioni italiane è stata costituita online almeno un’impresa.
La prima per numero di startup costituite online – come del resto per numero di startup in termini generali - è la Lombardia (con 197, il 22,4% del totale).
Medaglia d'argento per il Veneto (129, il 14,7%), mentre il bronzo va al Lazio (103, l'11,7%). Altre regioni in cui la nuova procedura è stata utilizzata in misura significativa sono Emilia-Romagna (62 startup), Sicilia (61) e Campania (48).
D’altro canto, la nuova modalità risulta ancora poco utilizzata in alcune regioni che vantano una significativa presenza di nuove imprese innovative: spicca il caso del Piemonte (25 costituite online su 431 iscritte).
Passando al livello provinciale, Milano si conferma l’area più attrattiva per le startup innovative, (con 124, il 14,1% del totale). In seconda posizione troviamo Roma (93) e Padova, con 39. Nel complesso sono state costituite startup innovative online in 94 province; alcune, anche di grandi dimensioni, risultano sottorappresentate: si vedano i casi di Torino, terza provincia in Italia per popolazione di startup innovative (29) ma con solo 7 imprese create online – dato che rispecchia quello regionale - nonché di Napoli (quarta in Italia), Modena (settima) e Firenze (decima), che contano rispettivamente solo 13, 4 e 5 costituzioni online.
Quanto valgono e in che settori operano
Più dell’80% delle startup innovative costituite con firma digitale si attesta, come ammesso dalle recenti evoluzioni giurisprudenziali, al di sotto dei 10mila euro normalmente previsti per le società a responsabilità limitata; in particolare, oltre la metà (409, 46,5%) ha un capitale tra 5mila e 10mila euro, mentre altre 296 startup innovative (33,9%) sono riconducibili alla classe dimensionale compresa tra uno e 5mila euro. 148 imprese (16,8%) hanno un capitale sottoscritto tra i 10mila e i 50mila euro; solo 25 (2,8%) oltrepassano quest’ultima soglia.
Più di 3 startup neo-costituite su 4 operano nel macro-settore dei servizi alle imprese (685, 78%), una proporzione ancora superiore a quanto registrato dalle startup innovative nel loro complesso (74,9%). In particolare, 330 hanno codice Ateco J 62, ossia “produzione di software e consulenza informatica”. Le imprese costituite online che operano nel settore manifatturiero sono 159, il 18,1% del totale: 35 hanno codice Ateco C 26, “fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica”. Commercio e altri settori occupano una posizione residuale (circa il 4% del totale).
La maggioranza delle startup (551, 62,8%) indica come requisito di innovatività la soglia abilitante di spese previste in R&S. 279 (31,8%) selezionano invece il criterio relativo alle qualifiche accademiche del team imprenditoriale, e altre 71 (8%) quello riguardante la proprietà intellettuale.
> Quinto rapporto trimestrale sulla nuova modalità di costituzione del startup innovative
Photo credit: Andrew_Writer