Agenzia Entrate - borse Erasmus+, esenzione Irpef solo per studenti
L’esenzione Irpef riconosciuta agli studenti che beneficiano delle borse Erasmus+ non può essere estesa al personale docente e amministrativo. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica.
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L'Agenzia delle Entrate è stata interpellata per fare chiarezza sul regime agevolativo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 con riferimento alle borse di studio erogate nell’ambito del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020, Erasmus+.
Ecco cosa emerge dai chiarimenti forniti dall'Agenzia.
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Regime agevolativo per le borse di studio Erasmus+
Con la Legge di Stabilità 2016 si riconosce agli studenti che partecipano al programma Erasmus+ l’esenzione, ai fini Irpef ed Irap, delle relative borse di mobilità internazionale che usufruiscono del cofinanziamento nazionale.
Nell’istanza di interpello si chiede all'Agenzia delle entrate se:
- il regime agevolativo può essere esteso, ai fini Irpef, anche al personale docente e amministrativo;
- è possibile applicare l’esenzione, ai fini Irap, alle istituzioni di istruzione superiore che erogano il sostegno finanziario;
- l’esenzione ai fini Irpef può essere applicata anche alle borse di mobilità per il tirocinio post-laurea.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nella sua soluzione interpretativa l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione Irpef riconosciuta agli studenti beneficiari di borse Erasmus+, in assenza di espressa previsione di legge, non può essere estesa ad altre figure partecipanti al progetto.
L'Agenzia fa poi presente che il personale docente e amministrativo è titolare di reddito di lavoro dipendente, così come disciplinato dall’articolo 51 del TUIR e, di conseguenza non può essere titolare di reddito assimilato; non è quindi possibile applicare l’esenzione, ai fini Irap, alle istituzioni di istruzione superiore che erogano il sostegno finanziario.
Infine, l'Agenzia spiega che le borse di mobilità per il tirocinio post-laurea sono esenti da Irpef solo nel caso in cui vengono assegnate per garantire il buon esito del progetto, costituendo, in pratica, semplici rimborsi spese, anche forfetari, di scarsa entità; in mancanza di questi requisiti le somme sono tassabili.