Fondo efficienza energetica - dal 20 maggio online piattaforma domande
Attiva dalle ore 12.00 del 20 maggio la piattaforma online per la presentazione delle domande di agevolazione al Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
> Guida al Fondo nazionale efficienza energetica
Istituito nel 2014, dal decreto legislativo n. 102 del 4 luglio e disciplinato dal decreto MISE del 22 dicembre 2017, il Fondo - di natura rotativa - sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, comprese le ESCO (Energy Service Company), e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.
La dotazione finanziaria, pari a 310 milioni di euro, mobiliterà un volume di investimenti nel settore dell’efficienza energetica di oltre 1,7 miliardi di euro.
Dopo la registrazione del decreto attuativo da parte della Corte dei Conti, viene attivata la piattaforma per la presentazione delle domande sul sito di Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 20 maggio.
> Efficienza energetica - i contributi del decreto Crescita
Cos’è e come funziona il Fondo efficienza energetica
Le agevolazioni previste dal Fondo sono rivolte alle imprese, comprese le ESCO, e alla Pubblica Amministrazione.
Partiamo dalle imprese: possono accedere le aziende di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata. L’agevolazione riguarda interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica, ed installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti.
Per quanto riguarda le ESCO, gli interventi ammissibili devono riguardare:
- il miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare;
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.
Passando alla Pubblica amministrazione, sono ammessi gli interventi realizzati dalle PA in forma singola o aggregata/associata tramite un accordo di programma, un protocollo d’intesa o una convenzione.
Gli interventi ammessi devono riguardare:
- il miglioramento dell’efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica;
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
- il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare.
Il fondo ha una natura rotativa e si articola in due sezioni che operano per:
- la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel fondo; la sezione garanzie prevede inoltre una riserva del 30% per gli interventi riguardanti reti o impianti di teleriscaldamento e per il teleraffrescamento.
- l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel fondo; la sezione finanziamento prevede inoltre, per le PA una riserva del 20% delle risorse stanziate.
Le agevolazioni per le imprese
Sono concesse alle imprese due tipologie di agevolazioni.
Da un lato, la garanzia su singole operazioni di finanziamento, fino all'80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed interessi, entro un importo garantito compreso tra un minimo di 150mila euro e un massimo di 2,5 milioni.
Dall’altro lato, il fondo prevede un finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.
I finanziamenti agevolati sono concessi per un importo compreso tra un minimo di 250mila euro ed un massimo di 4 milioni.
È richiesta la copertura finanziaria del progetto di investimento apportando un contributo pari almeno all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili (almeno il 15% in forma di mezzi propri).
Nel caso di imprese aggregate o associate, le agevolazioni sono concesse con le stesse modalità ad ognuna delle imprese beneficiarie; in caso di richiesta di garanzia, le imprese si avvalgono di un’unica banca che rivestirà il ruolo di soggetto richiedente.
Le agevolazioni per le PA
Previsto un finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 15 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni.
Il finanziamento non può superare il 60% dei costi agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni concesse per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica, che non superano l'80% dei costi agevolabili.
I finanziamenti agevolati sono concessi da un minimo di 150mila euro ad un massimo di 2 milioni di euro.
Le PA devono garantire la copertura finanziaria dell’investimento non coperto da agevolazioni. Il finanziamento agevolato non è assistito da garanzie.
> Decreto attuativo del Fondo nazionale efficienza energetica