Patent box - Agenzia Entrate: marchi d'impresa, chiarimenti su rinnovo accordo
Nel principio di diritto n. 28-2019 l'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di chiarimenti sul rinnovo dell'accordo di Patent box, con riferimento ai marchi d'impresa.
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Il Patent box è uno degli strumenti agevolativi del Piano nazionale Impresa 4.0 e prevede un regime di tassazione agevolata (parziale esenzione su IRES e IRAP) per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.
Cos'è il Patent box
Nel dettaglio il regime di tassazione agevolata consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 dei redditi derivanti dall’uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
La legge n. 96-2017, conversione del decreto-legge n. 50-2017, più nota come manovrina, ha escluso i marchi d’impresa dal perimetro oggettivo della tassazione agevolata del Patent box a partire dal 2017, confermando tutte le opzioni esercitate nel 2015 e nel 2016 e prevedendo che, trascorsi i cinque anni agevolati, entro il limite massimo del 30 giugno 2021, il beneficio non sia più rinnovabile.
Marchi d'impresa, quando decade l'accordo
Alcune imprese hanno chiesto di sapere se sia possibile presentare istanza di rinnovo dell'accordo di Patent box, una volta terminato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30 giugno 2021, per continuare a beneficiare della agevolazione prevista per i marchi d'impresa fino al 30 giugno 2021.
Riprendendo la normativa del 2017, l'Agenzia delle entrate ricorda che la durata dell'opzione dovrà essere pari a cinque periodi di imposta, ma il contribuente, comunque, decade il 30 giugno 2021, anche se i 5 periodi d'imposta terminano successivamente.
La normativa sul grandfathering restringe però la possibilità di esercizio della stessa, quando ha per oggetto i marchi, in quanto prevede che allo scadere del quinquennio essa non sia più né esercitabile né rinnovabile. Laddove si considerasse ammissibile il rinnovo dell'accordo di Patent box, si consentirebbe di fatto l'estensione dell'efficacia dell'agevolazione oltre i termini di validità di un'opzione per legge non rinnovabile.
Questa tesi non è in contrasto con il Principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019, in cui l'Agenzia ha precisato che la presentazione dell'istanza di ruling determina l'efficacia dell'opzione e fa decorrere l'intero quinquennio dall'anno di presentazione dell'istanza, 2018 nel caso trattato, per tutti i beni agevolabili; diversamente per quanto concerne i marchi, la finestra temporale prevista dal decreto ministeriale del 28 novembre 2017 consentirebbe al contribuente - che intende accedere alla procedura di Patent box nell'anno 2018 a seguito di presentazione dell'opzione nell'anno 2015 - di beneficiare del regime agevolativo entro il termine ultimo del 30 giugno 2021.
Pertanto l'istanza di ruling per il regime opzionale determina l'efficacia dell'opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30 giugno 2021. Diverso è il caso in cui l'opzione non sia più validamente esercitabile essendo spirati i 5 anni e la stessa non sia per legge rinnovabile; ne deriva, quindi, che in assenza di una opzione valida non è ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo.