Fondo di garanzia PMI: ecco le nuove modalita’ operative
Sono state pubblicate le nuove modalità operative per le garanzie del Fondo sui portafogli di finanziamenti erogati alle PMI. Le novità riguardano la possibilità di richiedere un tranching alternativo dei portafogli e l’applicazione di un nuovo modello di valutazione per determinare il merito di credito per accogliere le domande.
> Riforma Fondo Garanzia PMI – guida alle nuove disposizioni operative
Con la Circolare n. 13 del 18 dicembre 2019, il Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia PMI ha aggiornato le modalità operative per concedere la garanzia del Fondo sui portafogli dei finanziamenti erogati alle PMI (quell’insieme cioè di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni come la forma tecnica utilizzata, la finalità per cui è concesso il finanziamento, la durata dell’operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.).
L’aggiornamento si è reso necessario alla luce del decreto interministeriale del 21 giugno 2019 che aggiornava alcuni meccanismi del Fondo.
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Novità sul fronte della garanzia diretta
Le principali novità introdotte dalla Circolare 13-2019 riguardano anzitutto la garanzia diretta che adesso può essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti. Questo però solo nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all’80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti, definendo lo spessore massimo della tranche junior.
La novità si applica anche nelle ipotesi di intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti realizzato mediante l’attivazione delle sezioni speciali (istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012). In questo caso, inoltre, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale anche della tranche mezzanine.
Sempre in materia di “garanzia diretta”, poi, i soggetti che la richiedono e che dispongono della strumentazione per determinare autonomamente il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, possono richiedere in sede di domanda - fermi restando i limiti massimi di copertura previsti dal Decreto - un supplemento di garanzia del Fondo (fino al 5% della pertinente misura di copertura riconosciuta) per assorbire l’eventuale differenza positiva (registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti) tra:
- l’importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell’operazione all’Organismo di vigilanza, con la propria metodologia
- e l’importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al Decreto.
Le altre novità introdotte dalla Circolare 13-2019
La Circolare, poi, mette mano a tutta un’altra serie di tematiche. In particolare:
- Nel caso di portafogli di finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Riserva PON IC, non sono ammissibili le imprese Mid-cap;
- Tra i possibili richiedenti la riassicurazione e controgaranzia, figurano adesso non solo ai “confidi” ma anche i “soggetti garanti”.
Inoltre in materia di calcolo del punto di stacco e dello spessore della tranche junior, adesso:
- I soggetti richiedenti devono utilizzare la probabilità di inadempimento calcolata ai sensi del modello di valutazione dei soggetti beneficiari finali (di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, disciplinato nella Parte IX, paragrafo A, delle Disposizioni operative del Fondo);
- Per le imprese, invece, alle quali non si applica questo modello di valutazione, la probabilità di inadempimento è fissata convenzionalmente in misura pari al 9,43% (corrispondente alla soglia massima di ammissibilità ai sensi delle Disposizioni Operative);
- Inoltre in riferimento alle coperture aggiuntive sulla tranche mezzanine, il punto di stacco e lo spessore della stessa sono determinati dal soggetto richiedente.
Le altre novità, invece, si focalizzano su una serie di questioni diverse. Tra queste viene stabilito che:
- Anche in caso di portafogli di finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Riserva PON IC, la garanzia diretta può essere concessa a copertura integrale della tranche mezzanine, qualora però tale garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all’80% del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti;
- Possono essere inclusi nel portafoglio anche finanziamenti in favore di start up, start up innovative e incubatori certificati per i quali non è prevista l’applicazione del modello di valutazione;
- Come previsto dal c.d. Decreto di Riforma (DM 06 marzo 2017), il merito di credito dei soggetti beneficiari finali è determinato attraverso il modello di valutazione e, quindi, sono non ammissibili quelli rientranti nella Fascia 5 di valutazione.
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> Consulta la Circolare 13-2019
> Consulta il Decreto interministeriale del 21 giugno 2019
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