Fondo garanzia PMI: via alle domande anche per imprese agricole
A partire da oggi, 20 luglio, il Fondo di garanzia per le PMI può assistere anche le imprese agricole. Diventa così operativa la misura prevista dal decreto Cura Italia per sostenere il settore primario dalle conseguenze della pandemia da Covid-19.
> Guida al Fondo di garanzia PMI
Tra le misure a sostegno delle imprese agricole contenute nel decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge n. 27-2020, vi è l'estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A - Agricoltura, silvicoltura e pesca”. Vengono meno, così, le limitazioni fino ad oggi previste per questo settore dalla normativa ordinaria.
Fondo di garanzia anche per le imprese agricole
A partire dal 20 luglio 2020 le PMI agricole, i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese possono trasmettere al gestore le richieste di ammissione sia alla garanzia diretta, che alla riassicurazione/controgaranzia.
In questa prima fase, tuttavia, si possono presentare soltanto domande ai sensi delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.
Prossimamente, invece, partirà l'operatività anche del regime de minimis. Il gestore ne darà tempestiva informazione sul sito internet del Fondo.
Come funziona il Fondo di Garanzia dopo il dl Liquidità
L'operatività dello strumento è stata fortemente potenziata dal decreto Liquidità, che ha semplificato le procedure di accesso, aumentato le coperture della garanzia e ampliato la platea dei beneficiari.
In particolare, sul fronte procedure, è stato predisposto un modulo di domanda semplificato, la garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo.
La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario, anziché 2,5 milioni come nella versione precedente, per operazioni finanziarie con durata massima di 7 anni. L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Per importi fino a 800mila euro, si può aggiungere la garanzia di un confidi, fino a coprire il 100% del finanziamento.
Inoltre, è stata prevista la copertura del 100% sui prestiti fino a 30 mila euro, con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito.
Tra i beneficiari, oltre alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.
La moratoria sui finanziamenti nel decreto Cura Italia
Il decreto Cura Italia ha invece previsto che le PMI colpite dall'epidemia di Covid-19 possano avvalersi di una serie di misure in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e altri intermediari finanziari e che le operazioni oggetto della moratoria siano assistite, su richiesta dei soggetti finanziatori, da un'apposita Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia dotata di risorse per 1.730 milioni di euro.
La garanzia della Sezione speciale è concessa:
- nella misura del 33% sulla differenza tra l’importo accordato originario e l’importo utilizzato alla data di pubblicazione del dl Cura Italia (17 marzo 2020) nel caso del mantenimento delle linee a breve termine a revoca fino al 30 settembre 2020,
- nella misura del 33% sull’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute nel caso della proroga contrattuale al 30 settembre 2020 delle linee a breve scadenza,
- nella misura del 33% sull’importo dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, e delle eventuali spese legali sostenute in caso di sospensione del pagamento della quota capitale e interessi delle rate in scadenza fino al 30 settembre 2020.
I soggetti richiedenti - quindi le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS, nonché qualsiasi altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia - possono inoltrare al gestore del Fondo le richieste di ammissione alla garanzia non oltre il trentesimo giorno successivo alla data del termine delle misure, quindi non oltre il 30 ottobre 2020, attraverso il Portale FdG.
> Cura Italia: come funziona la Sezione speciale del Fondo di Garanzia
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