Bonus edilizi e cessione del credito: le Entrate pubblicano le modalità per i controlli preventivi
Scattano i controlli del dl Antifrodi sui bonus edilizi. L’Agenzia delle entrate ha infatti pubblicato il provvedimento che identifica i profili di rischio che attivano il controllo preventivo del Fisco sulle comunicazioni per le opzioni “cessione credito” e “sconto in fattura”, e che disciplina anche le modalità per la loro sospensione e annullamento.
Cosa prevede il decreto Antifrodi sui bonus edilizi
A distanza di qualche giorno dal rilascio del nuovo modello e del software aggiornato per la comunicazione delle opzioni “cessione del credito” o “sconto in fattura”, l’Agenzia delle entrate torna ad occuparsi del decreto Antifrodi (dl 157-2021) pubblicando il provvedimento n. 340450-2021 che ne prevede l’attuazione per quanto riguarda i controlli preventivi.
Per approfondire: La legge di Bilancio e le proroghe dei bonus edilizi
I controlli preventivi e la sospensione delle comunicazioni previste dal decreto Antifrodi
L’articolo 2 del decreto 157-2021 ha riconosciuto infatti all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per massimo 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per esercitare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
Per far ciò, il dl Antifrodi ha quindi introdotto un nuovo articolo nel decreto Rilancio (il n. 122-bis) che concede al Fisco 5 giorni lavorativi (dall’invio della comunicazione) per decidere se sospendere o meno gli effetti di tali comunicazioni, in modo da effettuare i necessari controlli preventivi.
Sconto in fattura o cessione del credito?
Come hanno infatti imparato a conoscere i contribuenti alle prese con i vari interventi di ristrutturazione edilizia, negli ultimi anni il governo ha introdotto delle opzioni alternative per fruire delle agevolazioni fiscali connesse ai lavori.
Da un lato infatti il contribuente può optare per il cosiddetto sconto in fattura che consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore, quindi, recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Dall’altro invece il contribuente può optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Le nuove modalità di comunicazione delle opzioni “cessione credito” e “sconto in fattura”
Per beneficiare dei bonus edilizi tramite una delle due opzioni alternative, il cittadino deve però inviare una comunicazione alle Entrate a partire dal 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato in ultimo dal provvedimento del 12 novembre 2021.
All’indomani infatti dell’approvazione del decreto Antifrodi, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che recepisce le modifiche introdotte dal decreto legge 157-2021, approvando anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione per fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
In particolare - spiegano dell’Agenzia - le ultime istruzioni modificano quelle contenute nel provvedimento dell’8 agosto 2020, nonchè il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020 e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021.
Cosa prevede il Provvedimento 340450/2021 dell’AdE sulla sospensione e sull’annullamento delle comunicazioni
In tale contesto prende quindi forma anche il Provvedimento 340450-2021 appena pubblicato dall’Agenzia, che stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni introdotte dal decreto Antifrode in merito alla sospensione preventiva delle comunicazioni a rischio irregolarità.
Il provvedimento infatti individua i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e disciplina le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse, per un massimo di 30 giorni.
Per quanto riguarda il primo aspetto, i criteri che fanno scattare l’alert sono sostanzialmente tre:
- La coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- I dati afferenti ai crediti oggetto di cessione ed i soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- Analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Per quanto concerne invece il secondo aspetto (ovvero la sospensione o meno della comunicazione sulle opzioni), il provvedimento specifica che l’eventuale sospensione della comunicazione viene notificata entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.
A quel punto, qualora la comunicazione venga sospesa per effettuare i controlli, la sospensione non potrà durare più di 30 giorni, decorsi i quali:
- se i rischi sono confermati, gli effetti della comunicazione sono annullati e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa;
- se invece i rischi non sono confermati (ovvero decorso il periodo di sospensione), la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Consulta il proveddimento del 12 ottobre 2020
Consulta il provvedimento del 20 luglio 2021
Consulta il provvedimento del 12 novembre 2021