Via alle domande per il bonus Patrimonializzazione PMI
Da oggi gli investitori che hanno effettuato conferimenti in denaro nel capitale di una PMI possono richiedere il credito d’imposta previsto dalla misura del dl Rilancio per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di piccole e medie dimensioni.
Le tre misure del dl Rilancio per la patrimonializzazione delle PMI
Si aprono oggi, 12 aprile, i termini per richiedere all'Agenzia delle entrate il bonus patrimonializzazione PMI, lo sconto d’imposta che spetta ai soggetti che hanno effettuato investimenti nel patrimonio delle imprese di medie dimensioni.
Uno dei fronti più importanti su cui nei mesi passati è intervenuto il governo per rispondere alla crisi economica causata dalla pandemia, è stato infatti il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. La scarsa patrimonializzazione delle PMI è infatti un tratto distintivo negativo di molte aziende del bel Paese che adesso, con la crisi economica causata dal Covid, rischia di compromettere parte del nostro tessuto produttivo.
Per questo l’anno scorso il decreto Rilancio è intervenuto sul tema, prevedendo da un lato, all'articolo 26, tre misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI (due crediti d’imposta e un Fondo gestito da Invitalia) e dall'altro, all'articolo 27, un nuovo strumento di CDP (Patrimonio Destinato) volto a sostenere la capitalizzazione delle grandi imprese strategiche.
Il credito d’imposta per gli investitori che versano denaro per patrimonializzare le PMI
Il primo credito d’imposta previsto dall’articolo 26 del dl 34-2020 (comma 4) è, dunque, quello che premia i soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con l'integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.
Per loro il decreto Rilancio ha infatti previsto un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti, stabilendo però che l'importo massimo per calcolare il credito è di 2 milioni di euro di conferimento.
Come ha spiegato il decreto del MEF del 10 agosto 2020 che ha disciplinato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei due crediti, “l'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello Stato (...) o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società (...) tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica”.
Il secondo credito d'imposta a sostegno della patrimonializzazione delle PMI
Domanda per il credito d'imposta per soggetti che investono nella patrimonializzazione PMI
A fissare i termini per l'invio delle domande è stato, invece, il provvedimento dell’11 marzo 2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate che ha previsto una finestra temporale che si apre il 12 aprile 2021 e si chiude il 3 maggio 2021.
L'istanza va inviata online, usando il modello contenuto nel provvedimento dell’11 marzo, e può essere presentata sia dal beneficiario stesso, sia da un suo intermediario.
Quando si ottiene il credito d’imposta per la patrimonializzazione PMI
Una volta fatta domanda, il credito d’imposta è riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati dal beneficiario, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’Agenzia comunica l’esito e, in caso di accoglimento, indica anche l’importo del credito effettivamente spettante.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento (e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo) nonché, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione.