Patrimonializzazione PMI, credito imposta aumenti di capitale: ecco il codice tributo
Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus riconosciuto alle società che hanno deliberato e versato aumenti di capitale. A comunicarlo l’Agenzia delle entrate in una risoluzione appena pubblicata.
Le misure del dl Rilancio per il rafforzamento patrimoniale delle imprese
Nuovo tassello operativo per la misura a sostegno della patrimonializzazione delle PMI prevista dal comma 8 dell’articolo 26 del dl Rilancio. Con la risoluzione n. 46 del 12 luglio 2021, infatti, il Fisco ha comunicato che il codice tributo per utilizzare il credito d’imposta per gli aumenti di capitale è “6943”.
La comunicazione arriva a distanza di poco più di un mese dall’avvio della misura, diventata operativa dal 1° giugno, che costituisce uno degli strumenti della strategia per la patrimonializzazione delle imprese varata lo scorso anno dal governo per affrontare uno dei punti critici del tessuto produttivo italiano e, al contempo, traghettare il nostro sistema economico fuori dalla crisi causata dal Covid.
La strategia del governo per la patrimonializzazione delle imprese
La scorsa primavera, infatti, con il decreto Rilancio, il governo ha varato una strategia fondata su due gambe: da un lato, tre misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI (incluso il credito d’imposta per le imprese che aumentano il capitale); dall’altro, la società veicolo “Patrimonio Destinato”, gestita da CDP che si rivolge, invece, alle grandi imprese.
Più nello specifico la prima gamba è stata istituita dall’articolo 26 del decreto n. 34-2020 che prevede due crediti d’imposta e un Fondo gestito da Invitalia, mentre la seconda gamba è disciplinata dall’articolo 27.
Quali sono le misure per la patrimonializzazione delle PMI
Patrimonializzazione imprese: credito d'imposta per aumenti di capitale
Il bonus in favore delle società che aumentano il capitale è, dunque, uno dei due crediti d’imposta previsti dall’articolo 26 del decreto Rilancio.
In particolare, questo credito (previsto al comma 8) si rivolge direttamente alle imprese conferitarie che devono aver conseguito nel 2019 ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro e che, nel periodo marzo-aprile 2020, devono aver ridotto il fatturato di almeno il 33% rispetto a marzo-aprile 2019.
Per loro è infatti previsto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto legge (19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020. La misura del beneficio è aumentata dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna (tramite modello F24), a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.
Come richiedere il credito d'imposta aumenti di capitale per patrimonializzazione imprese
Come nel caso del credito d’imposta destinato a quei soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando all'aumento del capitale sociale di una o più società (previsto dal comma 4 dell'articolo 26 de decreto Rilancio), anche in questo caso le istruzioni per la domanda sono contenute nel provvedimento n. 67800 dell’11 marzo 2021 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
A differenza però del primo credito d’imposta (quello del comma 4), per questo secondo credito le domande possono essere inviate dalle ore 14.00 del 1° giugno e fino al 2 novembre 2021.
Analogamente alle istruzioni per richiedere il credito d’imposta previsto dal comma 4, inoltre, anche in questo caso:
- Il bonus è riconosciuto dall’Agenzia, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse;
- L’esito (positivo o negativo) della richiesta sarà comunicato sempre dall’Agenzia entro al massimo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, assieme all'importo spettante.
Le richieste vanno inviate telematicamente - anche tramite intermediario - utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. La tempestività nella trasmissione delle prenotazioni è fondamentale, in quanto l’Agenzia delle entrate, per il riconoscimento del bonus, verifica la correttezza formale dei dati riportati, secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento delle risorse stanziate (2 miliardi di euro per il 2021).