I chiarimenti INPS sull'esonero contributivo per cooperative di lavoratori
Dopo il via libera della Commissione europea all'incentivo per le operazioni di workers buyout previsto dalla legge di Bilancio 2022, arrivano le indicazioni operative dell'INPS per ottenere lo sgravio contributivo.
Guida alla legge di bilancio 2022
Il 10 giugno Bruxelles ha infatti autorizzato l'esonero contributivo, finanziato dalla manovra 2022 con 24 milioni di euro e rivolto alle società cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 su iniziativa di lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrutturazione e riconversione industriale, ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
A distanza di circa un mese, con il Messaggio n° 2864 del 18 luglio, l'INPS ha spiegato come fruire degli sgravi contributivi.
A sostegno delle operazioni di workers buyout - lo ricordiamo - è previsto anche uno specifico regime di aiuto a valere sulle risorse del Fondo crescita sostenibile. La legge di Bilancio 2021 ha infatti incrementato la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la concessione di finanziamenti agevolati di durata compresa fra 3 anni e 12 anni, comprensivi di un periodo di pre-ammortamento massimo di tre anni, e importo non superiore a 2,5 milioni di euro.
Per approfondire: Workers buyout: finanziamenti tasso zero per cooperative di lavoratori
Come funziona l'esonero contributivo workers buyout?
Per salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, la manovra 2022 ha previsto uno sgravio contributivo totale per le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83-2022.
L'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
L'incentivo è concesso nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Non è possibile accedere all'esonero contributivo qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
I chiarimenti INPS sugli sgravi per cooperative di lavoratori
Con il Messaggio n. 2864 del 18 luglio 2022, l'INPS ha sintetizzato il funzionamento della misura introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e fornito ulteriori indicazioni in merito a condizioni e modalità di accesso agli incentivi.
Per quanto riguarda i beneficiari, sulla base delle informazioni fornite al riguardo dal Ministero dello Sviluppo economico, alle cooperative rientranti nell’ambito di applicazione della misura è stato già attribuito da parte dell’Istituto il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”.
Tale codice è stato attribuito alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione (ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012) entro il 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetti il Temporary Framework a cui la misura è stata subordinata.
Oltre alla necessità della preliminare attribuzione del CA “8Y” i soggetti interessati sono tenuti a inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale devono dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
Per fruire dell’esonero contributivo i datori di lavoro devono quindi valorizzare, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione del messaggio del 18 luglio, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), specifica l'INPS, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022 e la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
Infine, il messaggio chiarisce che i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).