Gare PNRR: fuori le imprese che non assumono giovani e donne
Con un recente Parere di precontenzioso, l’ANAC conferma la linea dura verso le imprese che non rispettano i livelli occupazionali di giovani e donne previsti per le gare finanziare dal PNRR.
PNRR, poche domande al Sud per le agevolazioni imprenditoria femminile
Interpellata da un’impresa che era stata esclusa dai lavori di adeguamento sismico e di sicurezza di una scuola fiorentina, l’ANAC ha confermato la legittimità e la validità della decisione del Comune di Firenze di allontanare l’impresa, a fronte dell’omessa dichiarazione - da parte dell’azienda - dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne.
La posizione dell’ANAC sul rispetto dei criteri PNRR per l'occupazione di giovani e donne
“Fa bene - scrive l’ANAC - un’amministrazione pubblica a escludere dalla gara di appalto delle opere del PNRR le ditte che non si impegnano ad assicurare le quote di occupazione femminile e giovanile stabilite dal decreto Semplificazioni 77/2021”.
Secondo l’Anticorruzione, infatti, “non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne”.
“Trattandosi di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari - conclude quindi l’Autorità - sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non assumano l’obbligo di salvaguardare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 15% di occupazione femminile”.
Appalti: cosa prevede il PNRR per la pari opportunità generazionali e di genere?
Partendo da valori preoccupanti per quanto concerne i tassi di disoccupazione tra giovani e donne, il PNRR ha individuato due priorità trasversali del Piano che - nel suo insieme - deve promuovere le pari opportunità sia femminile, sia tra generazioni.
A tal fine, quindi, l’articolo 47 del DL 77-2021 ha posto dei vincoli normativi per gli appalti finanziati con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).
In entrambi i casi, infatti, nell’ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal PNC, è previsto l’adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l’eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti in materia di pari opportunità.
In particolare, per le aziende, anche di piccole dimensioni (con almeno 15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, si prevede l’obbligo di consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili.
La violazione del suddetto obbligo determina l’applicazione delle penali previste dal contratto di appalto - commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto - nonché l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC.
L’articolo 47 del DL 77-2021 prevede inoltre che le stazioni appaltanti inseriscano nei bandi di gara, specifiche clausole dirette all’inserimento di criteri volti a promuovere (tra le altre cose) la parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e di donne di qualsiasi età.
In particolare, requisiti necessari dell’offerta sono l’assunzione dell’obbligo da parte dell’offerente di assicurare - in caso di aggiudicazione del contratto – sia all’occupazione giovanile che a quella femminile una quota pari almeno al 30% di giovani e al 15% di donne delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
Consulta il Parere di Precontenzioso n. 451 del 05.10.2022
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