SUAP e Agenzie per le imprese: semplificate e riordinate le discipline
Con Decreti del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010 e n. 159 del 9 luglio 2010, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, vengono emanati, rispettivamente, il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e il Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. I testi entrano in vigore dal 15 ottobre 2010.
I due Regolamenti (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 227) intendono non solo semplificare gli assetti procedimentali ed organizzativi, ma anche promuovere e rilanciare il sistema produttivo contribuendo ad alleggerire le fasi connesse alla realizzazione o modificazione dell’ attività d’impresa.
In particolare, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonchè le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonchè cessazione o riattivazione delle suddette attività.
Rappresenta, in altri termini, l'unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività, che voglia ricevere risposte in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
- gli impianti e le infrastrutture energetiche,
- le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,
- gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
- le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
- le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, che a sua volta provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento.
Parallelamente, il portale «impresainungiorno»:
- fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività;
- assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;
- prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
- contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP;
- costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.
Il portale interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.
Il SUAP cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
- agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività dello Sportello stesso,
- alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
- alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del sopra citato decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.
Per quanto riguarda il Regolamento per le Agenzie per le imprese, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del sopra citato decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, l'obiettivo è facilitare i rapporti tra imprese e amministrazione.
Le Agenzie per le imprese sono soggetti privati accreditati che assolvono ad una duplice funzione:
- rilasciare titoli con valore autorizzatorio nei casi in cui i relativi procedimenti non lascino spazio discrezionale alle autorità amministrative;
- attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per l’esercizio dell’attività di impresa (di supporto ai SUAP nelle istruttorie di procedimenti ammnistrativi).
Il nuovo Regolamento prevede due livelli di accreditamento delle Agenzie:
- il primo è riferito alle attività vincolate, ossia soggette alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA),
- il secondo abilita a fornire supporto ai SUAP nell’istruttoria dei procedimenti in cui l’amministrazione ha potere discrezionale.
E’ previsto che le Agenzie siano accreditate dal Ministero per operare in relazione a specifiche attività economiche, previa sottoscrizione di polizza assicurativa (da allegare all’istanza di accreditamento) per la copertura di rischi legati a responsabilità civile.
Al Ministero sono attribuite anche le funzioni di vigilanza sull’attività delle Agenzie.
DPR 7 settembre 2010 n. 160
DPR 9 luglio 2010, n.159
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Dal 28 dicembre 2010 è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it il modulo, predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere, che i Comuni dovranno utilizzare per accreditarsi come SUAP (Sportello unico per le attività produttive).
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011 il seguente provvedimento del Monistero dello Sviluppo Economico:
DECRETO 10 novembre 2011
Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attivita'
produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. (11A14851)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA Visto l'art. 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la «Disciplina dell'imposta di bollo»; Visto l'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Sentito il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione; Acquisito il parere facoltativo della Conferenza Unificata in data 27 ottobre 2011; Decretano: Art. 1 Modulistica 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 e in attesa della completa attuazione del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito «decreto»), in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attivita' produttive (da ora «SUAP») e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza. 2. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto interessato puo' comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2 Sistema dei pagamenti 1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalita' di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali. 2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorita' competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalita' telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico. 3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalita' informatica all'istanza o alla segnalazione.
Art. 3 Imposta di bollo 1. L'imposta di bollo si calcola con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonche' la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP. 2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonche' ad annullare le stesse, conservandone gli originali.
Art. 4 Potere di rappresentanza 1. Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 Modalita' di rilascio ed effetti della ricevuta 1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalita' informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonche' di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, e' valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalita' automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalita' previste dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attivita' o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' con le modalita' di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresi' i termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Le modalita' di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8 e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresi' i termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonche' quelli di cui all'art. 5, comma 7 del decreto.
Art. 6 Attivita' svolte in delega 1. Nei casi di delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del decreto, le attivita' svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro di cui al richiamato articolo e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
Art. 7 Attivita' del commissario ad acta 1. Al fine di superare eventuali difficolta' che impediscono la completa operativita' del SUAP di cui all'art. 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto del 2008, n. 133, provvede un commissarioad acta nominato ai sensi del medesimo articolo. 2. Nelle more della nomina del commissario di cui al comma 1 e dell'adozione da parte dello stesso degli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonche' nel caso in cui il commissario ad acta rilevi l'assenza nel territorio di competenza di una infrastruttura di base che consenta l'implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia, l'interessato puo' presentare l'istanza o la segnalazione con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 8 Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi 1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente e' autorizzato a utilizzare le modalita' di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente e' tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico gia' trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo gia' assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente e' esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma gia' a tale titolo corrisposta. 3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente puo' presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione e' accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento e' avviato solo quando tutta la documentazione e' stata consegnata al SUAP. 4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2011 Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli