Piano edilizia abitativa DL 112-2008: novita' per i fondi immobiliari chiusi
Nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 prevedeva che i fondi immobiliari chiusi potessero accedere alle risorse nazionali del Fondo istituito dal decreto-legge 112/2008 solo nel caso in cui i loro regolamenti prevedessero l'acquisizione di partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%. Con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 febbraio, tale soglia è stata rivista: il limite del 40% può essere innalzato dai sottoscrittori dei fondi, lasciando comunque spazio alla partecipazione di capitali privati negli investimenti locali.
Il dl 112/2008 ha previsto, all'articolo 11, la realizzazione di un piano nazionale di edilizia abitativa, con l'obiettivo di "superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa".
Attraverso il piano si punta, infatti, ad aumentare il patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di nuovi alloggi di edilizia residenziale e il recupero di quelli esistenti.
Per realizzare il Piano il decreto-legge ha previsto una serie di interventi:
- la costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- la promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi;
- la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani.
Per la realizzazione di tutti questi interventi, il dl ha previsto, infine, un apposito Fondo. In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, che ha approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa, parte di questo fondo, fino ad un massimo di 150 milioni di euro, poteva essere utilizzata per la partecipazione a uno o più fondi immobiliari chiusi, attraverso la sottoscrizione delle relative quote. La condizione per accedere al contributo del Fondo era, però, che i fondi immobiliari prevedessero, nei loro regolamenti, esclusivamente l'acquisizione di partecipazioni di minoranza, fino a un limite massimo del 40%.
Ed è proprio questo limite l'oggetto del decreto pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale. Al fine di facilitare l'operatività degli investimenti, il decreto stabilisce infatti che "tale limite può essere innalzato in relazione alle autonome valutazioni dei sottoscrittori dei suddetti fondi immobiliari, fermo restando la necessità di salvaguardare la partecipazione di capitali privati negli investimenti locali".
Links
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
D.P.C.M. 16 luglio 2009 Piano nazionale di edilizia abitativa
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 febbraio 2013