Riqualificazione energetica: entro il 2 aprile la comunicazione sulla detrazione del 55%
C'è tempo fino al 2 aprile 2013 per inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici - realizzati tra il 2012 e il 2013 e per i quali sono stati effettuati dei pagamenti lo scorso anno - agevolati dalla detrazione del 55%. La mancata trasmissione della comunicazione comporta sanzioni di importo compreso tra 258 euro a 2.065 euro.
In base al decreto-legge n. 83/2012, gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013.
Per le spese sostenute - a partire dal 2009 - nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, e qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, i beneficiari della detrazione devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti.
Non sono, invece, oggetto di comunicazione:
- lavori iniziati e terminati nello stesso periodo d'imposta;
- lavori effettuati a cavallo del 31 dicembre 2012, ma pagati solo nel 2013;
- lavori che iniziano nel 2013 anche se sono stati versati acconti nel 2012.
La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando la modulistica approvata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio e del 21 dicembre 2009.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, è richiesta, invece, la trasmissione in modalità telematica all’Enea della scheda informativa degli interventi realizzati e della copia dell’attestato di qualificazione energetica.