Commercio - UE, consultazione su indicazioni geografiche Giappone

Japan - Photo credit: JapanDave via Foter.com / CC BY-NC-SAC'è tempo fino a fine settembre per opporsi alla richiesta di Tokyo di proteggere alcuni prodotti tipici giapponesi. 

Agroalimentare - dopo calo, torna a crescere export UE

Commercio - Italia con 7 Paesi UE per difendere riso

Nel quadro dei negoziati in corso per l'accordo di libero scambio UE-Giappone, un importante elemento di trattativa è rappresentato dalle indicazioni geografiche (IG), ovvero quelle denominazioni che identificano un prodotto legato a un determinato territorio allo scopo di certificare la sua qualità, evidenziare l'identità di una marca e preservarne le tradizioni.

In tale contesto, nelle scorse settimane Bruxelles e Tokyo hanno proposto ognuno la propria lista di prodotti tipici originari cui applicare lo status di indicazione d'origine. In particolare, l'UE ha chiesto al Giappone di riconoscere 205 indicazioni geografiche europee, in modo che solo i prodotti con tale status possano essere venduti nel Paese asiatico con il relativo nome.

Tokyo, dal canto suo, ha presentato a Bruxelles un elenco di 7 indicazioni geografiche giapponesi, che adesso l'UE sottopone a consultazione pubblica. Entro due mesi dal 27 luglio - giorno di pubblicazione del relativo documento sulla Gazzetta ufficiale dell'UE - tutti i soggetti interessati potranno esprimere il proprio parere negativo alla registrazione delle IG richieste dalle autorità giapponesi, mediante una dichiarazione debitamente motivata.

UE-Giappone, cosa prevede l'intesa commerciale?

Sono considerate ricevibili, spiega l'Esecutivo UE, soltanto le dichiarazioni di opposizione che dimostrino che la denominazione di cui Tokyo chiede la protezione:

  • è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
  • è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea o di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall’UE con gli Stati della SADC aderenti all’APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa), la Svizzera, la Corea, l'America centrale, la Colombia, il Perù e l'Ecuador, il Montenegro, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, la Moldavia, l'Ucraina e la Georgia;
  • tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
  • mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni.

Sono, infine, considerate ricevibili anche le dichiarazioni di opposizione che forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione richiesta dal Giappone è generica.

Tutte le dichiarazioni devono pervenire alla Commissione tramite l'indirizzo di posta elettronicaQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Consultazione su indicazioni geografiche giapponesi

Photo credit: JapanDave via Foter.com / CC BY-NC-SA

Questo sito web utilizza i cookie! Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web.