Proprieta' intellettuale - nessuna tutela per il sapore di un alimento
Il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore. Lo decisione arriva dalla Corte di giustizia dell'UE, in relazione al caso di un'azienda olandese produttrice di formaggio.
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Secondo la Corte di giustizia dell'UE il sapore di un alimento non può essere qualificato come 'opera' e, quindi, non può beneficiare della tutela del diritto d’autore ai sensi della direttiva europea.
La sentenza della Corte risponde ad una controversia riguardante due aziende olandesi che producono formaggio.
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Diritto d'autore non tutela il sapore di un alimento
Nel dettaglio la società Levola si è rivolta alla corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) chiedendo ai giudici di porre fine alla produzione e alla vendita di un formaggio di un'altra azienda olandese, Smilde, poiché viola il diritto d'autore.
La Levola, infatti, detiene i diritti di proprietà intellettuale di un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, il cui sapore è stato riprodotto da un formaggio commercializzato dalla Smilde.
La corte di appello olandese, chiamata a pronunciarsi, si è rivolata alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo se il sapore di un alimento possa beneficiare di tutela in forza della direttiva europea sul diritto d’autore.
Nella sua sentenza, la Corte di giustizia dell'UE ha ricordato che il sapore di un alimento - per beneficiare della tutela della direttiva - deve poter essere qualificato come 'opera', ossia come l'espressione di una creazione intellettuale originale, identificabile con sufficiente precisione e obiettività.
Nel caso del sapore di un alimento non vi è la possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva, dal momento che l’identificazione del sapore si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili.
La Corte ha pertanto stabilito che il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore, poiché non è qualificabile come 'opera'.
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