Appalti - nel 2017 svolta per bandi BIM su servizi di ingegneria
Il 2017, anno zero del BIM dal punto di vista normativo, rappresenta un momento di svolta per l'uso di metodi e strumenti di modellazione elettronica nelle gare pubbliche. A dirlo è un rapporto dell'OICE, l'Associazione delle imprese di ingegneria e architettura italiane.
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L'OICE, Associazione nazionale aderente a Confindustria che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, ha pubblicato il “Rapporto sulle gare BIM 2017 per opere pubbliche“.
Lo studio, si legge nel documento, è stato pensato per fornire un quadro sull’implementazione dell’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, il cosiddetto BIM (Building Information Modeling), nel 2017, anno di uscita della normativa che, in attuazione del nuovo Codice Appalti (d.lgs. n. 50/2016), regola tempi e modi di introduzione di tali strumenti nell’ambito degli appalti in Italia.
Il 2017, spiega il direttore dell’OICE Gabriele Scicolone nell'introduzione, può essere considerato "l'anno zero del BIM in Italia" solo "dal punto di vista della normativa e della regolazione, ma non all’atto pratico", poichè sono tante le società di ingegneria e architettura, tanti i professionisti, giovani ingegneri e architetti che "già operano in BIM da oltre un decennio".
D’altro canto, sono ancora "pochi ed eterogenei" i bandi pubblici per progettazione che prevedono l'utilizzo di tali strumenti, ma "pur sempre indicatori di un settore […] in evoluzione".
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BIM: decisivo aumento dal 2015 a oggi
Il 2017 è stato un anno particolarmente positivo per l’andamento dei servizi di ingegneria e architettura e per la progettazione in particolare, si legge nel documento. La lenta uscita dalla crisi, combinata con le nuove disposizioni in tema di progettazione contenute nel nuovo Codice Appalti, sembra aver finalmente "liberato la crescita del mercato dei servizi di ingegneria e architettura".
Se per tutti i servizi di ingegneria e architettura nel 2015 si sono raggiunti i 730 milioni di euro, nel 2017 il dato ha toccato quota un miliardo e 196 milioni. E ancora maggiore è stata la crescita della quota dei servizi di sola progettazione: da 240 milioni di euro nel 2015 a 856 milioni nel 2017.
In linea con il trend molto positivo del settore anche l’andamento dei livelli di digitalizzazione.
Sebbene la percentuale dei bandi BIM sul totale del 2017 rimanga ancora "marginale", pari all'1,4% in numero e al 2,5% in valore, la crescita delle gare con procedura elettronica è sensibile se si fa un confronto tra i dati del 2017 e quelli degli anni precedenti. Nel 2015 i bandi BIM sono stati 4, nel 2016 sono saliti a 26 e nel 2017 il loro numero è cresciuto fino a 86, con un aumento del 70%.
La distribuzione territoriale per macroregioni dei bandi BIM rilevati nel 2017 è abbastanza omogenea, si legge ancora nel rapporto.
Lo quota più alta si è registrata nelle Isole, con 24 bandi, pari al 27,9% del totale. A seguire, il Nord–Ovest con 19 bandi pari al 22,1% e il Nord–Est con 19 bandi al 20,9%. Chiudono la classifica il Centro, con 13 bandi (15,1%) e il Mezzogiorno con 12 bandi, pari al 14%.
Per tipologia di stazione appaltante, si rilevano più attivi i Comuni, che hanno pubblicato 37 gare, pari al 43% del totale, seguiti da Amministrazioni dello Stato, con 25 bandi (29,1%), Concessionari ferroviari (3 bandi, pari a 3,5%) e Province (6 bandi, pari al 7%). In coda, a parimerito, Ospedali USL ASL e Università e ricerca, ciascuno 5 bandi (5,8%), e infine le Regioni, con un solo bando, psri all'1,2%.
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BIM: quando e come diventa obbligatorio
E' bene ricordare che il decreto n. 560-2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha definito modalità e tempi con cui l'uso degli strumenti elettronici di modellazione diventerà obbligatorio.
Le stazioni appaltanti dovranno richiedere l'uso degli strumenti BIM con differenti tempistiche in base all'importo di base di gara:
- per i lavori complessi relativi a opere di importo di base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2020,
- per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021,
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'art. 35 del Codice Appalti), a decorrere dal 1° gennaio 2022,
- per le opere di importo a base di gara pari o superiore a un milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
- per le opere di importo a base di gara inferiore a un milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.