DM 24 maggio 2017 – nuove regole per finanziamenti ad Accordi Innovazione
Il decreto MISE del 24 maggio 2017 aggiorna le procedure di accesso alle agevolazioni per progetti di R&S nell'ambito di Accordi di Innovazione
> Bandi startup, ricerca e innovazione
> Fondo Crescita Sostenibile - finanziamenti per ricerca e sviluppo in Accordi di programma con PA
Il Ministero dello Sviluppo economico ridefinisce le procedure per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto del 1° aprile 2015 a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito degli Accordi per l’innovazione sottoscritti dal MISE con le Regioni, le Province autonome e le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti.
In base al nuovo decreto, approvato il 24 maggio e appena pubblicato in Gazzetta ufficiale, gli Accordi per l'innovazione devono essere diretti a sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
Il decreto del 1° aprile 2015
Il decreto MISE del 1° aprile 2015 aveva previsto il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di Accordi di programma tra il Ministero e le pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di favorire la competitività di territori caratterizzati da situazioni di crisi industriali.
A disposizione dell'intervento erano stati stanziati 80 milioni di euro, a valere sul Fondo Crescita Sostenibile (FCS), integrabili con fondi europei, nazionali, regionali e locali, nella misura definita nei singoli Accordi.
Le risorse erano state destinate all'erogazione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa, a fronte di costi compresi tra 800mila e 40 milioni di euro.
Il decreto del 24 maggio 2017
Con il nuovo provvedimento il MISE ha rinominato gli Accordi di Programma con le PA, ora noti come Accordi per l'innovazione, e rinnovato le procedure per l'accesso alle agevolazioni, che sono concesse con procedura negoziale.
Le risorse disponibili ammontano ora a oltre 206 milioni di euro, di cui:
- a) 100 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;
- b) 80 milioni di euro a valere sull’Asse I, Azione 1.1.3., del Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020, di cui 45 milioni per i progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate e 35 milioni per quelli nelle Regioni in transizione;
- c) 26,6 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
A valere sulle risorse di cui alla lettera a), 15 milioni sono dedicati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2017 dall’impresa comune europea ECSEL.
I beneficiari degli incentivi
In base al decreto possono accedere alle agevolazioni:
- a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i centri di ricerca.
Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In caso di presentazione in forma aggregata, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali il consorzio e l’accordo di partenariato.
Le caratteristiche dei progetti
Le proposte devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020.
I costi ammissibili devono essere compresi tra 5 milioni e 40 milioni di euro, con un significativo incremento della spesa minima rispetto al precedente decreto, e la durata non deve superare i 36 mesi.
Le agevolazioni concedibili
Il Ministero dello Sviluppo economico cofinanzia l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di:
- un contributo diretto alla spesa per una percentuale pari a una quota base del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle Regioni o Province autonome;
- un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
Tali agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.
Definizione dell'Accordo per l'innovazione
Un provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero definirà ora gli schemi e le modalità di presentazione della proposta progettuale che il soggetto proponente dovrà inviare al MISE ai fini dell’attivazione della procedura negoziale per la definizione dell’Accordo per l’innovazione.
La valutazione tecnica delle proposte - sotto il profilo degli sviluppi tecnologici, dell'interesse industriale, degli effetti sull'occupazione, della capacità di attrarre investimenti esteri, ecc – verrà effettuata dal RTI Gestore dello strumento su mandato di Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale, mentre sarà il Ministero ad avviare la fase di interlocuzione con le Regioni e le altre eventuali amministrazioni pubbliche interessate, in modo da verificare la disponibilità al cofinanziamento dell'iniziativa.
In caso di esito positivo dell'interlocuzione si procederà alla definizione dell’Accordo per l’innovazione e alla sua sottoscrizione, fermo restando che l'accesso delle imprese alle agevolazioni resta subordinato alla presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo e alla valutazione da parte del soggetto gestore.
Photo credit: IBM Research