Efficienza energetica – nuove regole per i certificati bianchi
Aggiornato il 23 aprile 2018 La Conferenza delle Regioni dà il via libera al decreto MISE sui certificati bianchi, che intende migliorare l’efficacia del meccanismo superando le criticità incontrate finora.
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Ok della Conferenza delle Regioni al decreto sui certificati bianchi, che definisce gli obiettivi e gli obblighi di risparmio per il periodo 2017-2020 e aggiorna le linee guida per il meccanismo. Si tratta del decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell'11 gennaio 2017, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali per l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi.
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I certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE) sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana con decreto ministeriale del 20 luglio 2004 e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
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Certificati bianchi: obiettivi delle nuove regole
Il decreto MISE dell'11 gennaio 2017:
- determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti dal 2017 al 2020 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica;
- determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;
- stabilisce le nuove linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalita' per il rilascio dei certificati bianchi;
- definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei certificati bianchi;
- individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo e le modalità di accesso allo stesso;
- introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo, anche mediante forme di semplificazione amministrativa;
- introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti;
- aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.
Soggetti obbligati e obiettivi quantitativi nazionali
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al decreto sono:
- i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50mila clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
- i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50mila clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
Il decreto fissa inoltre gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi:
- 7,14 milioni di tonnellate equivalente di petrolio (TEP) di energia primaria nel 2017;
- 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
- 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
- 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.
Agli obiettivi concorrono una serie di misure:
- interventi associati al rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento;
- energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento;
- interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
- interventi già agevolati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di vita utile, continuano a generare risparmi.
Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas a carico dei soggetti obbligati sono conseguiti mediante risparmi associati al rilascio di certificati bianchi, al netto dei titoli ritirati dal GSE per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015.
Per i distributori di energia elettrica, le misure e gli interventi che consentono di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, pari a:
- 2,39 milioni di certificati bianchi, da conseguire nel 2017;
- 2,49 milioni di certificati bianchi, da conseguire nel 2018;
- 2,77 milioni di certificati bianchi, da conseguire nel 2019;
- 3,17 milioni di certificati bianchi, da conseguire nel 2020.
Per i distributori di gas naturale la riduzione dev'essere di:
- 2,95 milioni di certificati Bianchi, da conseguire nel 2017;
- 3,08 milioni di certificati Bianchi, da conseguire nel 2018;
- 3,43 milioni di certificati Bianchi, da conseguire nel 2019;
- 3,92 milioni di certificati Bianchi, da conseguire nel 2020.
Gli obblighi relativi agli anni successivi al 2020 saranno determinati, entro il 31 dicembre 2019, con decreto del MISE, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, che il 19 aprile 2018 ha dato il via libera al decreto.
I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi sono predisposti e trasmessi al GSE.
> Decreto MISE dell'11 gennaio 2017
Photo credit: Philippe Put