Codice Appalti: il decreto sul programma di lavori e servizi pubblici
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) definisce, in base a quanto previsto dal Codice Appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatridici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici e i relativi elenchi e aggiornamenti annuali.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018, il decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018 definisce le procedure e gli schemi-tipo (modelli) per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi e aggiornamenti annuali.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) dà attuazione a quanto previsto dal nuovo Codice Appalti (d.lgs. n. 50/2016), rispetto al quale entra in vigore a circa due anni di distanza.
In base a quanto stabilito dal DM n. 14-2018, dunque, tutte le amministrazioni aggiudicatridici devono, dal prossimo bilancio, adottare, in base ai propri ordinamenti, il programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi pubblici e i relativi elenchi e aggiornamenti annuali, sulla base dei modelli previsti dal decreto stesso.
I programmi, si legge nel decreto, devono, quindi, “essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti stessi”.
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Ecco com’è strutturato il documento:
- Art. 1 - Oggetto,
- Art. 2 - Definizioni,
- Art. 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi e aggiornamenti,
- Art. 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali,
- Art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità,
- Art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi,
- Art. 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità,
- Art. 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento,
- Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali,
- Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria,
- Art. 11 - Entrata in vigore.
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Sono poi presenti due allegati:
- All. 1 - Programma triennale delle opere pubbliche,
- All. 2 - Programma biennale degli acquisti e forniture.
Il decreto del MIT entra in vigore ufficialmente il 24 marzo 2018, con quasi due anni di ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici. Il decreto n. 14-2018, infatti, doveva originariamente essere adottato a 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice Appalti, ovvero entro il 18 luglio 2016.