Pratiche commerciali sleali – UE aumenta protezione agricoltori
Approda nella Gazzetta ufficiale europea il testo della direttiva UE 2019/633 contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.
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Le nuove regole, approvate dalla plenaria del Parlamento europeo a marzo, entreranno in vigore il 30 aprile. L'obiettivo è proteggere gli agricoltori dalle pratiche commerciali sleali.
Per la prima volta i produttori saranno tutelati da 16 prassi giudicate del tutto scorrette, mentre altre pratiche saranno autorizzate solo se soggette a un accordo preventivo tra le parti interessate chiaro e privo di ambiguità.
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La proposta della Commissione UE
Annunciata nel programma di lavoro della Commissione per il 2018, la direttiva intende migliorare il funzionamento della filiera alimentare e proteggere gli agricoltori sul mercato vietando pratiche commerciali ritenute sleali, quali i pagamenti tardivi per i prodotti alimentari deperibili, la cancellazione degli ordini all'ultimo minuto, le modifiche unilaterali o retroattive ai contratti e l'obbligo imposto al fornitore di pagare per gli sprechi.
Altre pratiche, ad esempio quelle per cui l'acquirente restituisce a un fornitore i prodotti alimentari invenduti o impone al fornitore un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a prodotti alimentari, sarebbero invece ammesse solo se soggette ad un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità.
Il testo impone agli Stati membri di designare un'autorità pubblica responsabile di garantire l'applicazione delle nuove norme e di avviare indagini autonomamente o sulla base di denunce, anche anonime, e, in caso di accertata violazione, di imporre sanzioni proporzionate e dissuasive.
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Il testo concordato da PE e Consiglio
L'accordo raggiunto dalle istituzioni UE prevede che la direttiva si applichi a determinate pratiche commerciali sleali attuate nella vendita di prodotti agricoli e alimentari:
- a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a milioni di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2 milioni di euro;
- b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2 milioni e 10 milioni di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10 milioni di euro;
- c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10 milioni e 50 milioni di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50 milioni di euro;
- d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50 milioni e 150 milioni di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a milioni di euro;
- e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150 e 350 milioni di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350 milioni di euro.
Le nuove disposizioni si applicheranno a dettaglianti, imprese di trasformazione alimentare, grossisti, cooperative, organizzazioni di produttori o singoli produttori che si trovino a esercitano una qualsiasi delle pratiche commerciali sleali individuate.
Le pratiche commerciali sleali da vietare comprendono:
- i ritardi nei pagamenti di prodotti alimentari deperibili;
- la cancellazione degli ordini all'ultimo minuto;
- le modifiche unilaterali o retroattive ai contratti;
- l'obbligo imposto al fornitore di pagare per gli sprechi;
- il rifiuto dei contratti scritti.
Altre pratiche saranno autorizzate solo se soggette a un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità, in particolare i casi in:
- l'acquirente restituisce a un fornitore i prodotti alimentari invenduti;
- l'acquirente impone al fornitore un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a prodotti alimentari;
- il fornitore è tenuto a sostenere i costi legati alla campagna di promozione o marketing dell'acquirente.
Gli Stati membri dovranno designare le autorità incaricate di applicare le nuove norme, che potranno anche imporre ammende e avviare indagini in seguito a denunce. Le parti che presentano denuncia potranno esigere il rispetto della riservatezza per essere al riparo da possibili ritorsioni.
Inoltre, per garantire un più alto livello di tutela, i Paesi UE potranno mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le regole relative al funzionamento del mercato interno.
La Commissione, infine, istituirà un meccanismo di coordinamento fra le autorità incaricate di garantire l'applicazione delle norme per consentire lo scambio di migliori prassi.
Entro il 1° maggio 2021 gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva UE, che dovranno essere applicate entro il 1° novembre 2021. La valutazione intermedia sull'efficacia della direttiva, invece, sarà realizzata dalla Commissione europea entro il 1° novembre 2025 e presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
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photo credit: Daderot