Codice Appalti - guida alle funzioni dell'ANAC in materia di vigilanza
Entra in vigore oggi, 31 ottobre 2018, il regolamento che stabilisce le procedure per l'esercizio dei poteri in capo all'ANAC in materia di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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In attuazione del Codice Appalti (D.lgs 50-2016), la Delibera n. 803 del 4 luglio 2018 dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) definisce le procedure dell’Autorità per l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2018, entra in vigore ufficialmente il 31 ottobre 2018.
Di seguito, una guida sintetica dei principali compiti dell'ANAC previsti dal regolamento.
Direttiva programmatica
Il regolamento prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Consiglio dell'ANAC - attualmente presieduto da Raffaele Cantone - approvi, anche alla luce delle “disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell’attività dell’anno precedente”, una direttiva programmatica. Tale direttiva sarà, a sua volta, la base del "Piano annuale delle ispezioni", da svolgere secondo le modalità stabilite nelle relative linee guida dell'Autorità.
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Vigilanza d'ufficio e su segnalazione
Le attività di vigilanza d'ufficio vengono avviate dall’Autorità in due casi:
- a seguito di grave mancato adeguamento alle osservazioni dell’ANAC da parte della stazione appaltante,
- a seguito di mancato adeguamento al parere di precontenzioso vincolante da parte della stazione appaltante.
La vigilanza dell'ANAC può essere attivata anche su segnalazione, da parte di:
- autorità giudiziaria amministrativa,
- pubblico ministero,
- Avvocatura dello Stato,
- altra amministrazione o autorità pubblica, compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.
L’Autorità, recita la delibera, valuta anche le segnalazioni presentate da terzi, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto. Infine, nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico - il cosiddetto whistleblower - l'attività di esame è affidata all’ufficio competente, che la svolgerà nel rispetto della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.
Le segnalazioni di terzi devono essere presentate mediante specifico modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, da compilare con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato da eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità del segnalante.
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Comunicazione del procedimento
La comunicazione alla stazione appaltante di avvio del procedimento di vigilanza deve essere effettuata da un responsabile ANAC, con indicazione di:
- oggetto del procedimento,
- informazioni e documenti ritenuti rilevanti
- termine di conclusione del procedimento istruttorio,
- ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento,
- dove possibile, contestazione delle presunte violazioni.
Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è, di norma, di 60 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante di informazioni utili.
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Procedimento istruttorio e conclusione
Il procedimento istruttorio può prevedere audizioni dei soggetti coinvolti, la richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti, oltre che l'avvio di ispezioni sotto specifico mandato.
In ogni caso, entro 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, il responsabile sottopone al Consiglio una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorità, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Il procedimento può essere concluso in forma semplificata in specifici casi:
- se non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
- se è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità.
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