Perche’ e’ importante la sentenza europea sul Capacity Market UK
La Corte di giustizia UE annulla la decisione con cui la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti che istituisce il Capacity Market nel Regno Unito.
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Mentre si attende che il Governo italiano sblocchi la partita nostrana del Capacity Market, una sentenza scuote l’Europa: bocciato il meccanismo britannico, il primo di questo tipo avviato in UE.
La Commissione europea avrebbe dovuto nutrire dubbi in merito ad alcuni aspetti del regime di aiuti previsto e avviare un procedimento di indagine formale per poterne valutare meglio la compatibilità, sostiene la Corte di Giustizia UE.
Cos’è il Capacity Market
I meccanismi di regolazione della capacità svolgono l’importante compito di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.
Il pacchetto della Commissione Energia pulita per tutti gli europei del novembre 2016 comprende un nuovo assetto del mercato per creare i giusti incentivi agli investimenti e permettere l'ulteriore sviluppo di fonti energetiche rinnovabili nel settore dell'energia elettrica.
A febbraio di quest'anno, la Commissione europea ha approvato sei meccanismi di regolazione della capacità di energia elettrica per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia e Polonia. Il meccanismo britannico, invece, era stato approvato nel 2014.
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Cosa prevede il meccanismo britannico
Attraverso il Capacity Market il Regno Unito remunera i fornitori di capacità che s’impegnano a produrre energia elettrica o a ridurre o differire il consumo di energia in periodi di tensione sulla rete. Le basi giuridiche di tale regime derivano dall’UK Energy Act 2013 (legge del Regno Unito del 2013 sull’energia) e dagli atti regolamentari adottati in base ad esso.
Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, il Regno Unito reputava necessario istituire un simile mercato delle capacità. Infatti, per tale Stato membro l’energia elettrica disponibile rischiava, in un prossimo futuro, di non essere sufficiente per soddisfare i periodi di picchi della domanda.
Gli impianti di produzione più vecchi stavano per essere chiusi e il mercato dell’energia elettrica rischiava di non essere sufficientemente incentivante affinché i produttori sviluppassero nuove capacità di produzione per compensare tali chiusure. Il Regno Unito considerava inoltre che il mercato dell’energia elettrica non offrisse incentivi sufficienti ai consumatori affinché questi riducessero la loro domanda al fine di porre rimedio a tale situazione.
L’obiettivo fondamentale di tale mercato è incentivare i fornitori di capacità, vale a dire, in linea di principio, tanto i produttori di energia elettrica (le centrali elettriche, comprese le centrali che usano combustibili fossili) quanto gli operatori di gestione della domanda, che propongono di differire o di ridurre il consumo, a tener conto delle difficoltà che possono verificarsi durante i periodi di picchi della domanda.
Cosa sostiene la Corte di giustizia europea
Il 23 luglio 2014, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti che istituisce un mercato delle capacità nel Regno Unito, considerandolo compatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato. Ed è su questo punto che insiste la sentenza della Corte di giustizia europea.
La misura notificata dal Regno Unito è significativa, complessa e nuova, soprattutto perchè si tratta della prima volta in cui la Commissione ha dovuto valutare un mercato delle capacità. Gli importi interessati da tale regime di aiuti pluriennale per un periodo di dieci anni sono particolarmente cospicui in quanto oscillano tra 0,9 miliardi e 2,6 miliardi di sterline (GBP) all’anno.
L’esame preliminare della misura da parte della Commissione è durato solo un mese, sottolinea la Corte. Durante la fase di pre-notifica, la Commissione ha trasmesso al Regno Unito una serie di quesiti che erano testimonianza delle difficoltà incontrate dalla medesima per effettuare una valutazione esaustiva del meccanismo.
Una settimana prima della notifica di detta misura, il 17 giugno 2014, infatti, la Commissione ha presentato al Regno Unito una terza serie di quesiti riguardanti, in particolare, l’effetto di incentivazione della misura prevista, la sua proporzionalità ed eventuali discriminazioni tra fornitori di capacità, tre quesiti che costituiscono il fulcro della valutazione che la Commissione doveva effettuare in forza della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia che sarebbe entrata in vigore il 1° luglio 2014.
Parallelamente, la Commissione è stata anche contattata informalmente da tre tipi di operatori (un fornitore di servizi di bilanciamento, l’associazione di gestione della domanda nel Regno Unito e un operatore che aveva acquisito centrali esistenti) che esprimevano le loro preoccupazioni riguardo a taluni aspetti previsti per il mercato delle capacità. Inoltre, non risulta che, in sede di esame preliminare della notifica, la Commissione abbia proceduto ad un’istruttoria particolare o abbia valutato in maniera autonoma le informazioni trasmesse dal Regno Unito per quanto riguarda il ruolo della gestione della domanda all’interno del mercato delle capacità.
Quindi il Tribunale ritiene che l’Esecutivo UE non poteva limitarsi a fare affidamento sulle informazioni presentate dal Regno Unito senza effettuare la propria valutazione al fine di esaminare e, se necessario, ricercare presso altre parti interessate, le informazioni rilevanti ai fini della sua valutazione.
In mancanza di elementi forniti dalla Commissione per dare prova di un simile esame, essa si è limitata a chiedere e a riprodurre gli elementi presentati dallo Stato membro interessato senza eseguire una propria analisi al riguardo.
Inoltre, il Tribunale considera che la Commissione non abbia correttamente valutato il ruolo della gestione della domanda all’interno del Capacity Market. Il Tribunale ricorda anzitutto che era compito della Commissione assicurarsi che il regime di aiuti fosse concepito in modo tale che la gestione della domanda possa partecipare ad esso allo stesso titolo della produzione, in quanto le corrispondenti capacità avrebbero consentito di porre effettivamente rimedio al problema dell’adeguatezza delle capacità. In un simile contesto, le misure di aiuto dovrebbero essere aperte e fornire incentivi adeguati agli operatori interessati.
La Corte nota anche che la Commissione era a conoscenza delle difficoltà menzionate da un gruppo di esperti tecnici per quanto riguarda la presa in considerazione delle potenzialità della gestione della domanda. Il mercato delle capacità previsto rischiava di non tenere sufficientemente conto delle potenzialità della gestione della domanda o, più ampiamente, di tutte le potenzialità atte a diminuire la necessità di ricorrere alla capacità di produzione per rispondere al problema dell’adeguatezza delle capacità.
Tuttavia, sottolinea la Corte, la Commissione ha considerato che fosse sufficiente per valutare la presa in considerazione effettiva della gestione della domanda – e non trovarsi più in una situazione in cui potesse nutrire dubbi su tale punto in ordine alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno – di accettare senza altra forma di esame le modalità previste dal Regno Unito a tal riguardo.
Alla luce degli elementi disponibili e dell’importanza del ruolo che potrebbe assumere la gestione della domanda nell’ambito di un mercato delle capacità, segnatamente al fine di definire meglio la necessità di un intervento statale e di limitare ad un importo congruo l’aiuto alla produzione elettrica, la Commissione non poteva non nutrire dubbi.
In particolare, Bruxelles non poteva accontentarsi del mero “carattere aperto” della misura e concludere, di conseguenza, nel senso della sua neutralità sul piano tecnologico, senza esaminare più dettagliatamente se la gestione della domanda fosse realmente ed effettivamente presa in considerazione all’interno del mercato delle capacità.
Il Tribunale dichiara dunque che la Commissione avrebbe dovuto concludere che esistevano dubbi che avrebbero dovuto indurla ad avviare il procedimento di indagine formale al fine di porre gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni e di poter disporre delle informazioni pertinenti per valutare al meglio la compatibilità del mercato delle capacità previsto.