Agevolazioni fiscali alle cooperative: la posizione della Corte di giustizia UE
Di fronte al dubbio interpretativo sorto nel confronto tra la normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato e la normativa tributaria vigente in Italia sulle agevolazioni fiscali concesse alle società cooperative, la Corte di giustizia europea, su ricorso del giuduce nazionale, si è pronunciata con sentenza del 8 settembre 2011.
In particolare, le cause presentate al giudizio della Corte UE, sollevate nell’ambito di tre controversie nelle quali sono contrapposti, rispettivamente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate alla Paint Graphos Soc. coop. arl (C‑78/08), l’Adige Carni Soc. coop. arl, in liquidazione, all’Agenzia delle Entrate e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑79/08), nonché il Ministero delle Finanze al sig. Franchetto (C‑80/08), riguardano domande dirette ad ottenere varie esenzioni fiscali di cui beneficiano le società cooperative di produzione e lavoro in applicazione del diritto tributario italiano.
Posta la funzione sociale e il carattere mutualistico delle società cooperative, come disciplina l'articolo 45 della Costituzione italiana, secondo la suprema Corte di Cassazione, nel valutare la compatibilità delle agevolazioni con il diritto dell’Unione, occorre stabilire, innanzitutto, se il risparmio di imposta sia tale da falsare la libera concorrenza di mercato tra le società cooperative e le altre forme giuridiche di impresa; qualora tali esenzioni risultassero incompatibili con il mercato comune (articolo 87, n. 1, Trattato CE), le autorità italiane avrebbero l'obbligo di disattendere le disposizioni per le cooperative (D.P.R. 601/1973 "Disciplina delle agevolazioni tributarie").
In secondo luogo, nei casi specifici, si sono riscontrate anomalie nel carattere di mutualità delle società cooperative ricorrenti, emerse grazie al solo intervento della Polizia Tributaria.
Pertanto, la Cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e sollevare le questioni al giudizio della Corte europea.
Gli eurogiudici, ai fini della corretta interpretazione della questione pregiudiziale sollevata, come si legge nel testo della sentenza del 8 settembre 2011, hanno verificato la sussistenza delle condizioni, di cui all’art. 87, n. 1, CE, utili a far ricadere le agevolazioni fiscali alle società cooperative nella definizione di aiuto di Stato, ovvero quelle di sovvenzione statale, di selettività e di effetti di distorsione del mercato e della concorrenza:
- quanto alla condizione della sovvenzione statale alla misura agevolata i giudici UE hanno accertato, anche sulla base di costante giurisprudenza, che nel caso di specie si possa parlare di una misura riconducibile ad un mero finanziamento statale;
- in merito alla condizione di selettività della misura, gli eurogiudici hanno osservato che le cooperative di produzione e lavoro costituiscono effettivamente una particolare categoria di impresa. Tuttavia, come più volte dichiarato dalla Corte, non è sufficiente valutare lo scopo perseguito per stabilire se si è in presenza o meno di aiuto di Stato. Occorre, infatti, valutare se la misura di esenzione fiscale risponda a un criterio di carattere generale inserito nel contesto dell’intero sistema tributario italiano, senza dimenticare che l’imposta non versata, dalle cooperative di produzione e lavoro, ricade e aggrava i singoli soci della cooperativa stessa. Di conseguenza la valutazione inerente la misura in funzione del sistema tributario nel suo complesso viene rimandata al giudice del rinvio nazionale;
- quanto alla incidenza della misura sugli scambi tra gli Stati membri e la distorsione della concorrenza, la Corte di giustizia europea ha precisato che per una misura considerata aiuto di Stato non è necessario, per essere tale, che l’incidenza dell’aiuto sugli scambi o sul mercato sia effettiva.
A conclusione, dunque, delle considerazioni sopra esposte, per la Corte UE le misure di esenzione fiscale riconosciute alle società cooperative, in forza di una normativa nazionale del genere di quella contenuta nell’art. 11 del DPR n. 601/1973, per poter essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, devono soddisfare tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione, prima di delinearne la sussistenza.
Infine, in una situazione come quella all’origine delle controversie, i giudici UE hanno ribadito come talune questioni esulino dalla competenza della propria Corte e i relativi dubbi interpretativi devono essere sciolti dal giudice nazionale: spetterà a quest’ultimo valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono.