Appalti europei: da domani entrano in vigore le nuove soglie comunitarie
Da domani entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza per gli appalti di forniture, servizi, lavori, concessioni e concorsi di progettazione.
> Mercato appalti UE: linee guida sulla partecipazione di paesi terzi
I nuovi parametri sono stati indicati in quattro regolamenti delegati UE, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 31 ottobre 2019, che hanno modificato le soglie di rilevanza oltre le quali si applica la normativa europea sugli appalti pubblici.
Nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), infatti, è in vigore ormai da tempo un accordo sugli appalti pubblici - a cui ha aderito anche l’Unione Europea - il cui obiettivo principale è quello di favorire la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo, infatti, si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera le soglie fissate nell’accordo stesso.
In tale contesto la Commissione, negli anni passati, ha adottato quattro direttive per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici europee, che le applicano, di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo siglato in sede di OMC. A tal fine, quindi, tutte e quattro le direttive prevedono che ogni due anni la Commissione verifichi che le soglie in esse contenute corrispondano a quelle stabilite nell’accordo OMC procedendo, se necessario, alla loro revisione.
I Regolamenti delegati, pubblicati il 31 ottobre scorso in Gazzetta, sono serviti proprio ad adeguare tali soglie.
La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti per forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
La prima modifica ha interessato la Direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione. Con la pubblicazione, infatti, del Regolamento 2019/1828, la Commissione ha modificato l’articolo 4 di tale Direttiva (quello relativo alle soglie delle diverse tipologie di appalti) nel seguente modo:
- alla lettera a) (relativa agli appalti per lavori) il valore «5.548.000 EUR» è sostituito da «5.350.000 EUR»;
- alla lettera b) (riguardante gli appalti per forniture, servizi e corsi di progettazione) la soglia di «144.000 EUR» è sostituito da «139.000 EUR»;
- alla lettera c) (appalti per forniture, servizi e corsi di progettazione emanati da amministrazioni sub-centrali) l’importo di «221.000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».
Il Regolamento ha inoltre modificato l’articolo 13 della Direttiva che riguarda, invece, gli appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo nel modo seguente:
- alla lettera a) (sui lavori), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
- alla lettera b) (sui servizi), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».
> Pre-commercial procurement: accordo MISE-AGID da 50 milioni
> Consulta il Regolamento 2019/1828
La Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
Con il Regolamento 2019/1829, invece, la Commissione ha modificato le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione previsti dalla Direttiva 2014/25/UE, relativa alle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.
In particolare le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti dell’articolo 15 della Direttiva:
- appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione (lettera a) i cui valori passano da «443.000 EUR» a «428.000 EUR»;
- appalti per l’affidamento di lavori (lettera b) con le soglie che cambiano da «5.548.000 EUR» a «5.350.000 EUR».
> Limiti al subappalto - Corte Giustizia UE, la norma italiana è illegittima
> Consulta il Regolamento 2019/1829
La Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza
La modifica numero tre - apportata con il Regolamento 2019/1830 - ha riguardato la Direttiva 2009/81/CE che disciplina l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.
Ad essere stato modificato, in questo caso, è l’articolo 8 relativo alle soglie di:
- appalti di forniture e di servizi (lettera a): il valore «443.000 EUR» è sostituito da «428.000 EUR»;
- appalti di lavori (lettera b): la soglia varia da «5.548.000 EUR» a «5.350.000 EUR».
> Difesa - Bruxelles richiama Italia per violazione direttiva appalti
> Consulta il Regolamento 2019/1830
La Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
L’ultima modifica ha infine riguardato le soglie delle concessioni previste dalla Direttiva 2014/23/UE.
In questo caso i cambiamenti sono stati operati dal Regolamento 2019/1827 che ha modificato il paragrafo 1 dell’articolo 8 della Direttiva che circoscrive il campo di applicazione alle concessioni con un determinato valore. Con la modifica tale importo passa da «5.548.000 EUR» a «5.350.000 EUR».
> Investimenti esteri - come funziona il primo quadro di screening UE
> Consulta il Regolamento 2019/1827
Photocredit: TeroVesalainen da Pixabay