Legge n. 73/2010: Conversione del Decreto Incentivi 2010 - DL 40/2010

Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - immagine di FlankerPubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2010, n.73, in cui è stato convertito con modificazioni il Decreto-Legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

La legge è stata promulgata dal Presidente Napolitano in data 22 maggio 2010 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 26 maggio 2010.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 3 dell'articolo 4 nonche' dell'articolo 5 del Decreto-Legge 25 marzo 2010, n. 40.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40

Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 71 del 26 marzo 2010), coordinato con la legge di
conversione 22 maggio 2010, n. 73 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti tributarie e
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali
e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della
riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento
di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari
settori.». (10A06582)

Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei
cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle
nuove regole europee e sulla fatturazione elettronica, i soggetti
passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23
novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con
proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di
settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero
per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, ((
comma 1, )) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella
stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali (( e
ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti,
)) con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa
alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa' (( nonche'
tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie,
quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono
obbligatorie, )) da parte dei soggetti tenuti, mediante la
comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,
e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)
del primo comma del medesimo articolo.
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi
di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e
secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di
bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai
contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente
istituiti.
(( 6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti
relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero
coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo
6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato
mediante ruoli ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le
modalita' di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis
nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole:
«l'attivita' di riscossione» sono inserite le seguenti: «, spontanea
e coattiva,».
6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011. ))


                               Art. 2 

Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione
finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane
all'estero e di adeguamento comunitario
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane:
a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della
sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti
indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal
contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e le successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione.»;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano
simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al
quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono
aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni
di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
(( 1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore
efficienza e funzionalita' dell'amministrazione
economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo
21, comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti
gia' appartenenti alle diverse categorie di personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalita',
possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie
fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con
provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione
interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa
verifica della disponibilita' di organico e valutate le esigenze
organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di
ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a
legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto
dell'inquadramento. Per le finalita' indicate al presente comma,
all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie fiscali», sono inserite le
seguenti: «, nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero
dell'economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le
parole: «fascia in servizio» sono inserite le seguenti: «presso il
Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in
essere presso» sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero
presso». La presente disposizione non si applica al personale in
servizio a tempo determinato.
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo
dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua
trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione
II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle
dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello
non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare
gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate
prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero
presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o piu' decreti
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e
sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali
dell'economia e delle finanze e' trasferito, a domanda,
prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione
dal servizio a qualunque titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie
territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo
4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive
modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo
interno del Ministero. ))
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici
di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti,
anche se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano
l'effettivita' di clausole idonee a garantire l'introduzione di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e non automaticita', a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al
concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali
sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del
principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla
concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.
(( 2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7
luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e
fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro puo'
essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione
rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle
sedi e con le modalita' previste dalla relativa convenzione di
concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o
apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; e'
conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell'articolo
11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi
prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge
l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro,
e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei
medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la
raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del
predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del
piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui
all'articolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio
e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui
all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a
2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo
di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno
2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime
maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle
missioni internazionali di pace.
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della
sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive
modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni
di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori
interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16
maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12,
comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30 giugno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010».
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e
dell'economicita' delle relative procedure, i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative
alle attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro
partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di
riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e
90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e
successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di
giudizi di responsabilita'.
2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con
il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme
dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in
mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o
all'atto di citazione. Tale percentuale e' individuata, con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al
rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati
dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia
negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto
individua, altresi', il termine e le modalita' per il versamento.
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma
2-octies e' prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale
presso il quale pende la controversia.
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma
2-septies le controversie relative all'attivita' di riscossione dei
tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di
quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a
2-decies, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, accertate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono nel
medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura
finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma
4-quinquies del presente articolo. La parte residua delle maggiori
entrate derivanti dai predetti commi e' destinata ad incrementare,
nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2010, lo stanziamento
iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze »,
missione «comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», voce
«legge n. 67 del 1987». A tal fine, all'articolo 1 comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le
parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino
alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe
postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato
dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in
ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per
cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite
massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a
favore della societa' Poste italiane Spa non puo' essere superiore al
predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo
alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel
caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un
possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato
con le modalita' indicate al presente comma e' stabilita la
sospensione o la riduzione dell'agevolazione.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni
attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del
servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli
indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di
pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei
Comuni, dei titoli autorizzativi.
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita'
giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del
citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i
quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade
successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16)
del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie,
effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti
salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto
obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione
della norma di esenzione previgente.
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al
comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno
2011».
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere
un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori
un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi
in commercio e proteggerli dai falsi, e' istituito un fondo presso il
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e
incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore
tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema
di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n.
55. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di
categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei
consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri
derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle
maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di
euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi
comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla
seguente:
«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro,
con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o
ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in
assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n.
266»;
b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita
dalla seguente:
«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con
esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad
estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte
di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato».
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita la data
entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui
all'articolo 21 del medesimo decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
effettuano il versamento delle somme dovute all'esito
dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma
per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla
base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,
nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del
1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di
residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche,
riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale
italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di
interesse sociale.
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222.
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto
redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi
destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche
a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente
la destinazione delle somme ad essi attribuite.
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le
modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i
termini del recupero delle somme non spettanti.
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui
al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei
soggetti che possono accedere al contributo, delle modalita' di
rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.
Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato per la disciplina delle modalita' di ammissione
al riparto del cinque per mille per l'anno 2010.
4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 4-novies a 4-terdecies si provvedera' solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle altre fondazioni
riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o
prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo
1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno
2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale
delle domande tempestivamente presentate in via telematica,
rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008,
dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies.
))
                               Art. 3 


Deflazione del contenzioso
e razionalizzazione della riscossione

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e
razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma
dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza
consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di
deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»;
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000
euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori
a 50.000 euro,»;
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo
e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della
Commissione tributaria centrale.
(( 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei
termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le
controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a
ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali
risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei
primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalita':
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione
tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto
istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto
assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.
Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della
Commissione tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti
dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro
minimi per garantire che l'attivita' delle sezioni di cui
all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia
esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti
carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre
2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle
citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro
il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice
presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di
cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari
al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale
pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89. A tal fine, il contribuente puo' presentare apposita istanza alla
competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla
presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di
cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale
delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le
maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono
al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di
finanziamento delle missioni internazionali di pace.
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo'
iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede
e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro. ))
3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in
assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga
dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il
commissario e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione
alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la
persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni
vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di
cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri,
anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. (( Sono comunque
fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli
affidamenti o delle convenzioni gia' intervenute, o che interverranno
nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione
delle medesime societa' dall'albo di cui al citato articolo 53 del
decreto legislativo n. 446 del 1997. )) Su istanza degli enti locali,
creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni,
il commissario puo' certificare, secondo modalita' e termini di
attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,
anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a
favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. (( Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono
essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonche' del
rendiconto. )) I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53,
comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione
all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli
tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di assenza di
cause di incompatibilita', che sono disciplinati graduandoli in
funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del
soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per
conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo
di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo
decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale
sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto. (( Gli amministratori delle
societa' ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma,
alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di
societa' di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni.
3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo»
sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di
dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma
1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio
totale riconosciuto dall'ente creditore»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il
riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati
in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere
tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario
della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice
copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo
sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al
concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello
di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale.
La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in
triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di
cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente
creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento
o dello sgravio totale riconosciuto al debitore». ))


                             Art. 3-bis 


Capitale sociale delle societa' di riscossione dei tributi

(( 1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad
effettuare attivita' di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei
comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di
capitale interamente versato:
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente,
delle attivita' nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti,
con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso,
non superino complessivamente 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente,
delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione
fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente,
delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei
comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare
alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30
giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere
nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
3. E' abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. ))


                               Art. 4 


Fondo per interventi a sostegno della domanda
in particolari settori

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un
fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di
efficienza energetica, (( anche con riferimento al parco immobiliare
esistente, )) ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza
sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno
2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del
comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle risorse
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge (( 27 dicembre 2006, )) n. 296, disponibili iscritte in conto
residui e che a tale fine vengono versate all'entrata (( del bilancio
dello Stato )) per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per
ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita',
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributi
delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per
ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilita' di
avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa.
(( 1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1
per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa
rottamazione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma
1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile
2010, il contributo e' riconosciuto anche nel caso di acquisto
tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione
richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore
nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli si intendono
applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita,
nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui
al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione
della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui
e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato
previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7
aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al
finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
C 83 del 7 aprile 2009.
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del
parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di
montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi
elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti
fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico,
con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'
di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo
un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente
comma.
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ))
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione
europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni
13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di fabbricazione di
bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere
fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli
investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
comma.
(( 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n.
C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime
di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al
quadro di riferimento dell'accesso al finanziamento nell'attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. ))
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.
99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e
destinazione (( delle risorse disponibili iscritte in conto residui
di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, che a tale fine sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
pertinenti unita' previsionali di base con riguardo alle seguenti
finalita': ))
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate
tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e'
soppresso.
(( 5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della
flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi,
attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto
ambientale, e' riconosciuto alle imprese esercenti attivita' di
trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni
acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato
entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000
euro per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a condizione
che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano
contestualmente alla cessazione dell'attivita' e alla demolizione di
un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali
che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresi'
stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli
solari per accedere all'agevolazione.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari
a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))
6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a
finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza
nazionale. Il Fondo e' ripartito, previo parere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con
il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta
per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento
statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da
utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali
che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a
tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a
progetti, gia' approvati, diretti alla realizzazione di opere
immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture
operative funzionali allo sviluppo dei traffici.
(( 6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla
concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno
dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal
fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi compresi quelli
iscritti nel capitolo 2246 istituito nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio
2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per finanziare
l'incentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per
l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le
professionalita' nautiche le cui richieste siano state dichiarate
ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. ))
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca
si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla
quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei
suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente
comma. (( Qualora la transazione di cui al presente comma non sia
stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' comunque accantonato,
ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per
quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota
parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina
introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo
2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali gia' costituiti
alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il
comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo e' abrogato.
))
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento
statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente,
su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del
presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in
essere.
(( 8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita'
portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non
utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o
assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico
delle Autorita' interessate, di procedere alla restituzione dei fondi
ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi
finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con
oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto
e' disposta la cessione della parte di finanziamento ancora
disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita'
portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla
scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione
all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
8-ter. Le somme restituite dalle Autorita' portuali ai sensi del
comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il
finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle
rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis,
secondo periodo, sono ripartite fra le Autorita' portuali sulla base
di un indice di capacita' di spesa per gli investimenti
infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse
effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31
dicembre 2009, nonche' sulla base della capacita' di
autofinanziamento di ciascuna Autorita' portuale.
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione delle
operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei
bilanci delle Autorita' portuali. ))
(( 9. A quota parte degli oneri derivanti )) dal comma 1, pari a
200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni
di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2
e 3. (( In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, )) a compensazione del minor versamento
sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi 307
milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per
l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed
una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata
sulla contabilita' speciale n. 5343 per le finalita' di cui
all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La
restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente
provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di
finanza pubblica.


                               Art. 5 


Attivita' edilizia libera

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel
rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla
comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente
agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati
identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a),
l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori,
trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati
progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari
preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´
con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita',
che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine
di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e
2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli
indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di
trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica
di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo
comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la
mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4
del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258
euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e'
effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di
prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'
ridotto a trenta giorni».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


                             Art. 5-bis 


Modifiche alla disciplina in materia di installazione
di reti e di impianti di comunicazione elettronica

1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo l'articolo 87 e' inserito il
seguente:
«Art. 87-bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di
impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile,
nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue
evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti
radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche
trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e
degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto al
comma 3-bis del medesimo articolo, e' sufficiente la denuncia di
inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali
e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della
relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da
parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo
competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36, la denuncia e' priva di effetti».
2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondita' minima dei
lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa
vigente, puo' essere ridotta, salvo che l'ente gestore
dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi
entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4».


                               Art. 6 


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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