DDL Concorrenza, le novità per startup e incubatori
Con il via libera definitivo del Senato al disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza, il Governo potenzia l'azione volta a promuovere lo sviluppo delle startup in Italia. Dalle definizioni più puntuali per le startup innovative al nuovo credito d'imposta per gli incubatori certificati, ecco le principali misure previste dal DDL Concorrenza.
Startup e PMI innovative, in arrivo nuove agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti
Dopo le polemiche da parte di varie associazioni di categoria attive nel mondo dell’innovazione, legate alla scarsa ambizione della stesura iniziale della normativa in materia di startup, il Governo ha deciso di intervenire nel DDL Concorrenza per rispondere più adeguatamente alle esigenze dell'ecosistema italiano.
"Una svolta storica nel settore delle startup, che consente finalmente di trasformare una idea in una impresa", ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo che la Camera ha dato l'ok in prima lettura al testo il 3 dicembre. Per Urso si tratta di una riforma "per anni attesa dal settore delle startup e del venture capital in Italia", che pone "il nostro Paese all'avanguardia a livello internazionale nell'innovazione e nella creazione di nuove imprese tecnologiche, che creano posti di lavoro di qualità e attraggono talenti".
Il 12 dicembre, il disegno di legge Concorrenza ha poi ricevuto il via libera dall'Aula del Senato, con 77 voti favorevoli e 40 contrari. Tra le azioni introdotte dal provvedimento figurano quindi la semplificazione dei requisiti per la definizione di startup innovativa, la ridefinizione dei criteri per il mantenimento delle agevolazioni e l’inserimento di nuovi stimoli per attrarre investitori. Analizziamo, quindi, come cambiano gli incentivi e le regole per le imprese innovative in Italia.
Disegno di legge sulla concorrenza, cosa cambia per startup e incubatori
Come anticipato in premessa, la legge annuale sulla Concorrenza 2023 riforma in più punti la disciplina in materia di startup innovative e incubatori certificati, intervenendo sia sugli aspetti legati alla denominazione sia su quelli strettamente economici.
Nuovi requisiti per le startup innovative
In primo luogo, il DDL modifica i criteri qualificanti per la definizione di startup innovativa, inizialmente previsti dallo Startup Act (DL n. 179-2012).
In particolare, viene eliminato il requisito del capitale sociale minimo di 20mila euro per ottenere tale qualifica, facilitando in questo modo l’accesso a giovani imprese con risorse limitate. Parallelamente, vengono escluse dal perimetro delle startup innovative le aziende che svolgono "attività prevalente di agenzia e consulenza".
Inoltre, sarà possibile prolungare la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese (prevista dal DL n. 179-2012) delle startup fino a cinque anni a condizione che rispettino almeno uno dei seguenti cinque nuovi criteri:
- aumento al 25% delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una PA;
- incremento dei ricavi caratteristici o comunque individuati alla voce A1 del conto economico superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
- costituzione di riserva patrimoniale superiore a 50mila euro, attraverso un finanziamento convertendo, o aumento di capitale a sovrapprezzo che porti a una partecipazione di minoranza, da parte di un investitore terzo professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un investitore vigilato, un business angel o attraverso equity crowdfunding, più incremento al 20% della R&S;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nel registro delle imprese può essere esteso altri due anni, sino a un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio dalla fase di startup alla fase di scaleup, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), di importo superiore a un milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1 del conto economico superiore al 100% annuo.
A livello fiscale, il DDL introduce importanti novità: la detrazione Irpef per gli investimenti in startup innovative, inclusi quelli in regime de minimis, passerà dal 50% al 65% a partire dal 1° gennaio 2025.
Requisiti degli incubatori certificati che supportano startup innovative
Si interviene nuovamente sulle definizioni previste dallo Startup Act, introducendo come requisito per il riconoscimento di incubatore certificato l’adeguata e comprovata esperienza anche nell’attività di supporto e accelerazione in favore di startup innovative. Attività che, tuttavia, restano escluse dall’applicazione delle agevolazioni previste dal DL n. 179-2012 e dallo stesso DDL Concorrenza.
Viene specificato, inoltre, che gli incubatori certificati che svolgono le attività di accelerazione di startup devono essere iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese differente rispetto a quella prevista per le startup innovative e per gli incubatori certificati.
Credito d’imposta incubatori certificati
È prevista l’erogazione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta riservato agli incubatori certificati che investano, direttamente o per il tramite di altri organismi specializzati, in startup innovative.
Il tax credit è riconosciuto, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, nella misura dell’8% della somma investita entro il limite massimo di 500 mila euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito.
Inoltre, il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, nonché entro i limiti agli aiuti “de minimis” previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.
Per conoscere i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, sarà necessario attendere un decreto ad hoc che il MIMIT dovrà adottare, di concerto con il MEF, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DDL Concorrenza.
Startup e investimenti venture capital
Al fine di favorire gli investimenti istituzionali nelle startup innovative, il disegno di legge Concorrenza modifica le condizioni di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione).
Più precisamente, il provvedimento stabilisce quale ulteriore condizione affinché i redditi derivanti da investimenti qualificati siano esentati dall’imposta sul reddito in capo alle Casse di previdenza private e ai Fondi pensione, che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital, siano almeno pari al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente. Una percentuale che deve salire - fino ad almeno il 10% del totale degli investimenti - a partire dal 2026.
Infine, il DDL prevede che il Fondo di garanzia per le PMI possa anche sostenere, con garanzia concessa a titolo oneroso, il capitale di rischio investito dagli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, inclusi quelli di venture capital.
Attrazione investimenti privati in startup
Infine, viene modificato il Testo unico immigrazione (D.LGS. n. 286/98) per favorire l’ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimento nel capitale di fondi di venture capital.
In particolare, si amplia le possibilità per gli investitori stranieri di ottenere permessi di ingresso e soggiorno in Italia al di fuori delle quote stabilite, prevedendo che tale possibilità sia concessa anche nel caso di investimento di almeno euro 500 mila euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società, o di un fondo di venture capital, costituiti e operanti in Italia, mantenuto per almeno due anni, oltre che di una società (con investimento minimo di 250 mila euro) come già previsto dalla normativa vigente.
Consulta i documenti relativi alla "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" (2022)