Dl 194-2009: le modalità di attuazione per l'impiego di 38,7 milioni di euro nei trasporti
Sulla Gazzetta ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2010 sono state pubblicate le modalità di attuazione del decreto-legge 194/2009, che disciplina l'utilizzo di risorse, pari a 38 milioni e 700 mila euro, per sostenere il trasporto combinato e trasbordato su ferro e gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
Le risorse disponibili sono state ripartite con decreto del Presidente della Repubblica n. 205 dell'11 aprile 2006 e comprendono:
- 17 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno finanziario 2008;
- 14 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno finanziario 2009;
- 7,7 milioni di euro relative all'anno finanziario 2010.
Una quota di tali risorse, fino ad un massimo di 13 milioni di euro, sarà destinata a completare l'erogazione dei contributi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 273/2007 alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione.
Le altre risorse, entro il limite di 25,7 milioni di euro, saranno invece assegnate per interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.
Per quanto riguarda questi ultimi, il decreto stabilisce quali destinatari dei contributi le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che, a partire dall'entrata in vigore dello stesso e per tutto il biennio successivo, mantengano un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all'80% di quello effettuato nel corso del 2009.
Il contributo non potrà superare l'importo di 2 euro per ogni treno*chilometro effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto; inoltre potranno essere concessi dei premi alle imprese che riescano ottenere un aumento del volumi commissionati rispetto all'anno 2009, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso, qualora le risorse disponibili risultino sufficienti.
DECRETO 4 agosto 2010
Modalita' di attuazione dell'articolo 5, comma 7-octies del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di
trasporto di merci. (10A12704)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n.265 che
autorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e
del potenziamento dell'intermodalita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.
205, che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione
delle somme di cui all'art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007,
n. 252 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 in materia di ecobonus per le
imprese di autotrasporto»;
Tenuto conto che le risorse di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 205/2006 - stanziate per gli anni 2008, 2009 e
2010 - sono destinate a contributi alle imprese di autotrasporto che
effettuano trasporti di merci su rotte marittime negli anni 2007,
2008 e 2009 (art. 2, comma 1, lettera a), nonche' a interventi di
ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica (art. 2,
comma 1, lettera b);
Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, che permette
di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 205/2006 anche per interventi di sostegno del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;
Considerato che sono stati regolarmente impegnati a favore delle
imprese destinatarie dei contributi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 205/2006 - sul pertinente capitolo 7306 - tutti i
fondi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006
relativi agli anni finanziari 2008 e 2009, mentre sono ancora da
impegnare i fondi 2010 in attesa della quantificazione definitiva
delle risorse necessarie per la contribuzione dei trasporti di merci
effettuati su rotte marittime nel corso del 2009;
Considerato che la quantificazione dell'effettiva disponibilita' di
risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006
e' subordinata alla preventiva determinazione delle erogazioni da
attribuire ai sensi dell'art. 3, comma 2-ter, della legge n.
265/2002;
Tenuto conto che, allo stato attuale, e' gia' stata conclusa
l'istruttoria relativa ai contributi per i trasporti di merci
effettuati su rotte marittime nel corso del 2007, mentre sono in fase
di definizione le erogazioni da effettuare per i trasporti effettuati
nel 2008 e possono essere stimate, sulla base delle domande ricevute,
le erogazioni da effettuare per i trasporti di merci su rotte
marittime nel corso del 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007,
n. 273 «Regolamento recante le modalita' di erogazione del Fondo per
il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto per
l'acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell'art. 1,
comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto Interministeriale n. 148 T del 24 settembre 2008
che disciplina le modalita' operative per l'erogazione di contributi
a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
da destinare all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione;
Tenuto conto che, per consentire l'erogazione completa dei
contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi destinati all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima
generazione, sulla base della graduatoria stilata dalla competente
Commissione ministeriale, sono necessarie risorse quantificate in 13
milioni di euro;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali» convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - supplemento ordinario
n. 140) il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono
attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,
sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'
amministrazione dello Stato;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in
particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del
Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del
Trattato CE;
Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n.
25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti
attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 205/2006;
Ritenuto pertanto necessario definire gli interventi ai quali
destinare le risorse residue di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 205/2006, per i quali saranno applicati per
analogia - ove compatibili - le procedure gia' stabilite dallo stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006, come richiamato
dall'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Ritenuto che la crisi del settore industriale di questi ultimi anni
ha determinato una contrazione nella movimentazione delle merci ed un
processo di abbandono del trasporto merci sul ferro con gravi
ripercussioni sulla congestione stradale e sulle emissioni di C02 e
che pertanto si ritiene necessario incentivare il processo di
diversione modale ed assicurare l'operativita' delle misure di cui al
presente decreto entro il corrente anno;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n.
25, le risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
aprile 2006, n. 205, non ancora utilizzate possono essere destinate
anche ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato
su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di
merci, finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo
sviluppo della logistica.
2. Le risorse disponibili di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 205/2006 destinabili ad interventi di sostegno del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci, derivanti da somme che non
saranno erogate a valere su impegni gia' assunti e da impegni da
assumere, sono allo stato quantificate come segue:
17 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno
finanziario 2008 (9,3 milioni di euro per minori erogazioni ex art.
2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.
205/2006 e 7,7 milioni di euro ex art. 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006),
14 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l'anno
finanziario 2009 (6,3 milioni di euro per minori erogazioni ex art.
2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.
205/2006 e 7,7 milioni di euro ex art. 2, comma 1, lettera b) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006),
7,7 milioni di euro a valere su risorse ex art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006
relative all'anno finanziario 2010, non ancora impegnate,
per un totale disponibile pari a euro 38.700.000.
3 . La Direzione Generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' provvedera' alla definitiva quantificazione
dell'effettiva disponibilita' di risorse di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 205/2006 non appena concluse le
procedure per la determinazione delle erogazioni da attribuire ai
sensi dell'art. 3, comma 2-ter della legge n. 265/2002.
Art. 2
1. Una parte delle risorse di cui all'art. 1, per un importo non
superiore a 13 milioni di euro, e' destinata al completamento
dell'erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all'acquisizione
di mezzi pesanti di ultima generazione, attivati con il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sulla base
della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale.
2. Le rimanenti risorse di cui all'art. 1, per un importo non
inferiore a 25,7 milioni di euro, sono destinate ad interventi a
sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro come definiti
dall'art. 3 del presente decreto.
Art. 3
1. Nelle more della quantificazione di cui all'art. 1, comma 3, la
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2010,
provvedera' a dettare le modalita' operative per l'erogazione delle
risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
205/2006 destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e
trasbordato su ferro.
2. La disciplina delle modalita' di concessione dei contributi di
cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto - ove
applicabili - delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverra' sulla base dei
seguenti criteri:
a) la destinazione dovra' avvenire nei confronti di imprese
utenti di servizi di trasporto ferroviario che, a partire
dall'entrata in vigore del presente decreto, manterranno in essere un
volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete
nazionale, non inferiore all'80% di quello effettuato nel corso del
2009 e si impegnino a mantenere tale volume per il biennio
successivo;
b) tale requisito dovra' essere comprovato - nel corso del
biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu'
imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato o trasbordato
con treni completi; tale documentazione sara' presentata al Ministero
il quale procedera' a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal
termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base
dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione
dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo, sulla base
delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso.
L'anticipazione sara' concessa ai richiedenti previo rilascio di
garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e
con l'obbligo di restituire l'acconto in caso di mancato rispetto
delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata
dichiarazione di compatibilita' della Commissione Europea ai sensi
del successivo art. 3;
c) l'ammontare del contributo e' fissato in un massimo di euro
2,00 per ogni treno*chilometro effettivamente percorso sulla rete
nazionale nei 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sara' liquidato a consuntivo dell'annualita',
entro i successivi 60 giorni, ove sia rispettato il requisito di cui
al precedente punto a);
d) in relazione alle effettive disponibilita' finanziarie
potranno essere previste ipotesi di premialita', a consuntivo
dell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30%
dell'ammontare di cui al precedente punto c), per incrementi di
volume di servizi commissionati rispetto al 2009;
e) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali,
la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori
contributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto;
f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica,
per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il
mantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio di
trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati provvedera'
al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui
al comma 1 stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione
delle verifiche e per l'eventuale recupero del contributo.
3. Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' di
istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti potra' avvalersi, mediante apposita
convenzione, della Societa' Rete Autostrade Mediterranee p.A, ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009 convertito
nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a carico
delle somme di cui all'art. 2, comma 2, nel limite del 2% delle
risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.
Art. 4
1. L'erogazione dei benefici di cui all'art. 3 del presente decreto
e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul
mercato unico da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'art.
88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo dell' Unione Europea, in
materia di Aiuti di Stato.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi
di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2010
Il Ministro: Matteoli