D. lgs. 235-2010 - Codice dell'amministrazione digitale: cosa cambia per le Pmi e per i cittadini
Addio faldoni, archivi di carta e timbri. D'ora in poi le pubbliche amministrazioni saranno obbligate a dialogare tra di loro e con i cittadini in via digitale. Entra in vigore dal 25 gennaio 2010, infatti, il nuovo codice dell'amministrazione digitale voluto dal ministro Renato Brunetta. Il Dlgs 235/2010 è stato di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo essere stato approvato in via definitiva da Palazzo Chigi lo scorso 23 dicembre.
Il testo riforma e integra il "decreto Stanca" (dal nome dell'ex ministro dell'Innovazione), che risale al 2005, con l'obiettivo di adeguare gli strumenti digitali e la conservazione dei documenti che le pubbliche amministrazioni utilizzano nei rapporti con cittadini e imprese.
Tra i settori che beneficeranno di più di queste novità normative, campeggiano la giustizia e la sanità.
In futuro le PA non potranno richiedere l'uso di modulistica e di formulari che non siano stati prima pubblicati sui propri siti istituzionali. E' questa una delle più importanti conseguenze dell'operatività del codice.
Per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, verranno predisposte apposite convenzioni per assicurare l'accessibilità da parte di altre amministrazioni alle banche dati. In questo modo l'utente fornirà i propri dati soltanto una volta alla PA: sarà cura della singola amministrazione far circolare tali informazioni alle altre amministrazioni che ne facciano richiesta.
La legge fissa una tabella di marcia piuttosto serrata da rispettare entro il 2012. Entro tre mesi la Pec, cioè la posta elettronica certificata, dovrà essere l'unico strumento utilizzato per le comunicazioni che prevedono la ricevuta di ritorno verso chi abbia fornito preventivamente il proprio indirizzo Pec.
Nei prossimi quattro mesi, poi, le amministrazioni dovranno individuare un unico ufficio che sia responsabile del settore ICT.
Nell'arco di un anno saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie digitali dei documenti informatici.
In termini di tempo e di risorse economiche il Dipartimento della Funzione Pubblica stima i seguenti risparmi:
- Riduzione di 1.000.000 di pagine l’anno per effetto dell’avvio della dematerializzazione, con l’obiettivo al 2012 di ridurre di 3 milioni le pagine.
- Risparmio del 90% dei costi di carta e del relativo impatto ecologico (uso e smaltimento) per circa 6 milioni di euro l’anno.
- Riduzione dei tempi fino all’80% per le pratiche amministrative, in particolare di quelle ancora a basso tasso di informatizzazione.
- La posta elettronica certificata produrrà un risparmio a regime di 200 milioni di euro per la riduzione delle raccomandate della PA ai cittadini.
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 (supplemento ordinario n. 8)
Scheda Governo italiano
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2011 il seguente provvedimento:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011
Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni. (11A14806)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e successive modificazioni; Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta; Rilevata la necessita' di stabilire le modalita' di attuazione della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonche' la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fissandone i relativi termini; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa; Decreta: Art. 1 1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.
Art. 2 1. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 giugno 2013. 2. Ferme restando le procedure informatizzate gia' attive alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1, le comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione digitale. 3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale. 4. A ogni scadenza di cui al comma 3, e' pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque non superiore a sessanta giorni. 5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4 e quelli delle procedure gia' informatizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto. DigitPa puo' in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e gli atti necessari alle verifiche di cui al presente comma.
Art. 3 1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale. 2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non e' prevista una diversa modalita' di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.
Art. 4 1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e dagli articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale. 2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica devono essere sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto di cui all'articolo 65, comma 1-bis), del Codice dell'amministrazione digitale. 3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale e delle disposizioni attuative di cui al presente decreto, si applica anche alla documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.
Art. 5 1. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter), del Codice dell'amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2011 p.Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Romani Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011