Fondo di Garanzia per le PMI: la garanzia puo' arrivare a 1,5 milioni di euro
Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto che innalza da 500 mila a un milione e mezzo di euro l'importo garantito dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. In seguito alla recente manovra di governo il fondo avrà a disposizione 1,6 miliardi di euro e dovrebbe essere in grado di stimolare la concessione di finanziamenti alle PMI per 70-80 miliardi. Priorità alle imprese abruzzesi per l'utilizzo delle risorse assegnate al fondo al fine di sostenere le aree terremotate.
Al fine di rendere più rapidi i tempi di concessione della garanzia, il ministro Scajola ha previsto, inoltre, che il Comitato di gestione del Fondo si riunisca almeno due volte a settimana per deliberare le operazioni.
Lo strumento è gestito da Unicredit Mcc Spa e, in base alla L. 662/96 e L. 266/97 è prevista la concessione di:
- Garanzia Diretta (garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori)
Possono richiedere la Garanzia Diretta banche, intermediari finanziari e S.F.I.S. (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo). Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi.La Garanzia può essere concessa in misura pari al 60%, 80%, 85% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo, a seconda delle caratteristiche del Soggetto Rrichiedente. - Controgaranzia (garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia)
Possono richiedere la Controgaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia. Soggetti beneficiari finali sono le PMI e i Consorzi.
La Controgaranzia può essere concessa a “prima richiesta”, ai soggetti richiedenti in misura non superiore al 90% dell’importo da essi garantito.
Sono ammissibili alla Garanzia Diretta/Controgaranzia:
a) i Finanziamenti a medio - lungo termine;
b) i Prestiti Partecipativi;
c) le Partecipazioni;
d) le Altre operazioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis”;
e) i finanziamenti, finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi, concessi, ai sensi dell’art. 5, l. 27.3.2004, n. 77, alle imprese di autotrasporto e alle Piccole imprese che vantano crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui all’art. 2, l. 18.2.2004, n. 39, nei sei mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordinaria. - Cogaranzia (garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al FEI - Fondo Europeo per gli Investimenti)
Possono richiedere la Cogaranzia i Confidi e gli Altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore.
La convenzione con il Soggetto Gestore regolerà i criteri, le modalità e le procedure di concessione della Cogaranzia e di attivazione della garanzia.
Gli investimenti sono quelli in beni materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore (principio della necessità dell'aiuto).
L'intervento del fondo è stato esteso anche alle imprese artigiane.
(Fonti: Ministero dello Sviluppo Economico, Unicredit MedioCredito Centrale SpA)