Agenzia Entrate – codici tributo per credito d'imposta terremoto

Finanziamenti terremotoLa Risoluzione n. 84-E dell'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al decreto Terremoto e alla legge di Stabilità 2016

Decreto Terremoto – istruzioni per fruire del credito di imposta

Decreto Terremoto - finanziamenti per ricostruzione, imprese e lavoratori

Con Risoluzione n. 84-E del 3 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta di cui al decreto Terremoto n. 189-2016 e alla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208-2015).

Decreto Terremoto – i finanziamenti per la ricostruzione

Il decreto Terremoto ha previsto la concessione di finanziamenti agevolati per far fronte alla ricostruzione privata nei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici. I beneficiari dei finanziamenti maturano un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti stessi.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono state stabilite con il provvedimento del 4 novembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate, in base al quale "il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ovvero di quello previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Tali somme possono essere recuperate dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito.

Con la Risoluzione del 3 luglio alle istruzioni operative fa seguito l'approvazione del codice tributo '6878' denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – sisma centro Italia – art. 5, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189", che in sede di compilazione del modello F24 deve essere esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" indicando, quale "anno di riferimento", l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento nella forma "AAAA".

La stessa Risoluzione approva anche il codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta maturato in relazione ai finanziamenti agevolati erogati dalle banche ai sensi della legge di Stabilità 2016 per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi. Anche in questo caso il soggetto finanziatore recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi e le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento mediante compensazione o mediante la cessione del credito, come illustrato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 6 febbraio 2017.

Il codice tributo da utilizzare è '6879' denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – eventi calamitosi – art. 1, comma 424, legge 28 dicembre 2015, n. 208" e va esposto nella "Sezione Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" indicando, quale "anno di riferimento", l’anno a cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento, nella forma "AAAA".

Risoluzione Agenzia Entrate n. 84-E del 3 luglio 2017

Photo credit: https://www.facebook.com/robertotaddeofoto28 via Foter.com / CC BY-NC

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