Legge 104: INPS fa chiarezza su permessi e congedo straordinario
I giorni di permesso previsti dalla legge n. 104-1992 possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro di domenica, mentre è possibile cumulare, nello stesso mese, i periodi di congedo straordinario con i permessi. Tutti i chiarimenti dell'INPS.
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Con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, l’INPS ha chiarito le modalità di fruizione dei permessi previsti dalla legge n. 104-1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e del congedo straordinario.
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Chiarimenti sui permessi
La legge n. 104-1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Ne deriva che il beneficio può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.
Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno. Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
Per i lavoratori part-time, inoltre, è previsto il riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
Chiarimenti su congedo straordinario
E' possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario con i permessi della legge n. 104/92 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Si precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.