Sismabonus - chiarimenti del Fisco su demolizione e ricostruzione
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del sismabonus per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione di area di sedime.
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Un quesito inviato all’Agenzia delle Entrate chiede se è possibile usufruire del sismabonus - la detrazione fiscale per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici - per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici che, in presenza di vincoli, prevedono una traslazione del fabbricato, di uguale volumetria, ma con variazione di area di sedime.
Con la risposta n. 131 del 27 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ricorda che sono ammessi alla detrazione gli interventi “relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
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Per tali interventi effettuati su edifici adibiti ad abitazione e ad attività produttive, ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, si riconosce una detrazione di imposta nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento ed in quelli successivi. Qualora dagli interventi derivi una diminuzione del rischio sismico, la detrazione spetta nella misura del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell’80% in caso di diminuzione di due classi di rischio.
La risoluzione del Fisco n. 34/E del 27 aprile 2018 ha precisato che nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.
Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime, è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che si tratta di intervento di ristrutturazione perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione.
Come precisato dalla circolare n. 7 del 2018, in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia, poiché la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all’area di sedime del fabbricato e considerato che il legislatore ha eliminato il riferimento al rispetto della sagoma per gli immobili non vincolati, la detrazione è ammessa anche se l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione comporti anche lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01866 del 14 gennaio 2014).