INPS: incentivi per chi assume persone detenute o internate
La circolare INPS con le istruzioni per l’accesso ai benefici contributivi a favore delle cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate e delle aziende che organizzano attività all’interno degli istituti penitenziari.
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D'intesa con il Ministero della Giustizia, l'INPS ha pubblicato la circolare con le istruzioni per l'accesso agli sgravi contributivi disciplinati dalle leggi n. 381 dell'8 novembre 1991 e n. 193 del 22 giugno 2000, alla luce delle modifiche introdotte con il “Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti” del luglio 2014.
Si tratta dell'agevolazione destinata alle cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché alle aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.
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Come funziona l'agevolazione
Lo sgravio contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, anche a tempo parziale, compresi i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente e le assunzioni effettuate a scopo di somministrazione. Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico.
Destinatari delle assunzioni possono essere:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni.
Lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore), calcolata sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, e spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno.
Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.
Per ogni rapporto di lavoro - sia quelli già in essere, anche se già autorizzati per gli anni precedenti, che quelli che verranno instaurati - il beneficiario deve inoltrare all’INPS una domanda di ammissione allo sgravio.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on-line “DETI-arr”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)”, sul sito internet dell'Istituto.
L’ammissione al beneficio avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento delle risorse stanziate in riferimento ad ogni singolo anno.
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