Incentivo Io lavoro: prorogata la scadenza del bonus assunzioni ANPAL
L'incentivo a sostegno dell'occupazione può essere richiesto dai datori di lavoro anche oltre il termine del 31 gennaio 2021, purché le assunzioni siano state effettuate entro il 31 dicembre 2020.
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Bonus ANPAL Io lavoro 2020, come funziona
L'incentivo Io lavoro, previsto dalla legge di Bilancio 2019 e disciplinato con il decreto direttoriale n. 52-2020 dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), è riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 su tutto il territorio nazionale.
Le domande potevano essere presentate da aziende e datori di lavoro anche oltre il 2020, purchè entro la scadenza del 31 gennaio 2021. Termine che ora è stato ulteriormente prorogato: l'incentivo, fa sapere l'ANPAL, sarà concesso fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
L'agevolazione spetta per l’assunzione di persone disoccupate, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Inoltre, spiega la circolare INPS n. 124 del 26 ottobre 2020, sono incentivabili anche le assunzioni di lavoratori da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Le tipologie contrattuali incentivate sono assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - e rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il bonus Io lavoro è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. Restano esclusi, invece, il lavoro domestico, quello occasionale e l'intermittente.
L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nella misura massima di 8.060 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (8.060 euro/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (671,66 euro/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Con il decreto direttoriale n. 66 del 21 febbraio 2020 l'ANPAL ha stabilito che l'incentivo è cumulabile anche con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, previsto dalla manovra 2018 e modificato dalla Legge di Bilancio 2020, nel limite massimo annuale di 8.060 euro.
Le risorse disponibili, a valere sul Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione (PON SPAO) e sul Programma Operativo Complementare Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (POC SPAO) 2014-2020, ammontano a 329,4 milioni di euro.
Come richiedere l'incentivo Io lavoro
La gestione della misura è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile sul sito internet dell'Istituto all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Nel caso in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse a favore del datore di lavoro, che viene effettuato in base all’aliquota contributiva dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Il periodo di fruizione dell'agevolazione termina il 28 febbraio 2022 e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
La circolare INPS illustra poi le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo e si chiude con le istruzioni contabili. Ai fini della rilevazione contabile dell’incentivo, infatti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive) si istituiscono nuovi conti suddivisi per tipologia di agevolazione. I nuovi conti rileveranno anche gli oneri per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione Uniemens sezione <ListaPosPA>.
I chiarimenti INPS sulla cassa integrazione nel decreto Agosto
Consulta la circolare INPS n. 124 del 26 ottobre 2020 sull'incentivo Io lavoro
La verifica dello stato di disoccupazione e i criteri di priorità
Con il messaggio n. 4191 del 10 novembre l'INPS ha spiegato che, a seguito dell’invio delle istanze relative all'agevolazione, è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all’ANPAL il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica. Pertanto, alcune istanze sono al momento contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”, ma potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite.
L'istituto fornisce inoltre un quadro dei criteri di priorità nella valutazione delle domande, che privilegiano:
- per le richieste pervenute entro il 6 novembre 2020 (ossia nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo), le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- per le richieste trasmesse tra il 7 novembre 2020 e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo), le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020). Diversamente, le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (27 ottobre 2020), ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico.
Per le istanze che verranno inviate a decorrere dal 17 novembre 2020, ed entro la scadenza del 31 gennaio 2021, invece, varrà solo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione/trasformazione.