Codice Appalti - la posizione di FINCO sulla riforma
Subappalto, semplificazione normativa, qualificazione delle stazioni appaltanti e rating di imprese. Sono questi e molti altri i punti su cui la FINCO ha presentato le proprie considerazioni in vista della riforma del Codice dei contratti pubblici prospettata dal MIT.
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Dopo l'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), anche la FINCO (Federazione nazionale industrie, prodotti, impianti, servizi e opere specialistiche per le costruzioni), rende pubbliche le osservazioni presentate e inviate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in risposta alla consultazione pubblica sulla futura riforma del Codice Appalti (D.Lgs n. 50-2016).
Subappalto e semplificazione normativa
"Punto nodale" della normativa su contratti pubblici è per FINCO quello sul subappalto. In particolare, la federazione ritiene che l’attuale disciplina in merito sia “perfettamente adeguata alla realtà economica e sociale degli appalti nazionali” e, quindi, non vada modificata. Nello specifico, si legge, “il limite del 30% della quota subappaltabile sull’importo complessivo dell’appalto è congrua rispetto alle esigenze organizzative e di flessibilità dell’impresa che opera nella categoria prevalente”. Anche il ribasso massimo del 20% da applicarsi al subappaltatore, continua la federazione, non andrebbe modificato poiché garantisce all’appaltatore “una più che sufficiente remunerazione” per l’attività di coordinamento del cantiere svolta.
Tuttavia, per dare una risposta immediata al fabbisogno di liquidità delle piccole imprese ed “evitare che il subappaltatore […] si trovi a 'fare da banca' all’appaltatore”, attendendo tempi ben più lunghi di quelli dell'amministrazione aggiudicatrice, "il pagamento diretto dovrebbe essere sempre previsto a richiesta del subappaltare". Dovrebbe inoltre essere puntualizzato che, oltre al subappaltatore e al cottimista, anche il prestatore di servizi e il fornitore di beni e lavori devono ricevere il pagamento diretto, se micro o piccole imprese.
Infine, sulla questione, FINCO ritiene "assolutamente non condivisibile" l’ipotesi che una parte dei lavori subappaltati possa essere utilizzata per la qualificazione dell’appaltatore principale.
Per quanto riguarda il punto della semplificazione delle disposizioni attuative del Codice, la federazione afferma che uno dei principali problemi di questi primi due anni di applicazione è proprio quello della "molteplicità degli atti di regolazione", quali: Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Decreti Ministeriali e DPCM “cui il Codice ha rinviato e che ancora non sono stati emanati". A ciò, spiega la federazione, si deve aggiungere "la non chiara prescrittività degli atti di regolazione flessibile" dell'ANAC.
Al riguardo, dunque, la FINCO ritene necessario "un sistema di aggiornamento flessibile e rapido delle regole e soprattutto una stabilità delle stesse".
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In house orizzontale, pubblicazione e termini di decorrenza
In materia di in house orizzontale, la FINCO sostiene la necessità di introdurre una disciplina maggiormente restrittiva, visto che questa rappresenta “una forma di alterazione del mercato e della concorrenza” più che "uno strumento di gestione flessibile delle esigenze dell’amministrazione".
Relativamente al punto che riguarda la pubblicazione delle gara e termini di decorrenza, poi, la federazione ritiene indispensabile prevedere una vigilanza più stretta da parte dell'ANAC, oltre che un sistema sanzionatorio a carico delle stazioni appaltanti che non rispettano gli obblighi di trasparenza.
Sulla questione la FINCO è a favore del mantenimento della duplice pubblicazione, poiché, si legge, la stessa "non rappresenta un particolare aggravio per le amministrazioni digitalizzate".
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Qualificazione delle stazioni appaltanti e appalto integrato
La federazione sostiene poi l'importanza primaria della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, che definisce "uno dei più importanti tasselli del nuovo Codice". Di conseguenza, si legge, il relativo DPCM deve essere rapidamente approvato e applicato a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, "anche con una riduzione dei soggetti qualificati di diritto" nel caso in cui "la relativa capacità non sia in linea con i parametri del futuro decreto".
In materia di appalto integrato, la FINCO condivide, in linea generale, la scelta operata dal Codice che un appalto di lavori sia aggiudicato sulla base di un progetto esecutivo e che ci siano limitati, se non limitatissimi, casi in cui si possa far ricorso all’appalto integrato. Tuttavia, fa notare la federazione, la scelta del progetto esecutivo, oltre a creare difficoltà alle stazioni appaltanti che ancora non hanno raggiunto un adeguato grado di professionalità o che non abbiano le necessarie risorse per commissionare a un professionista esterno un progetto esecutivo, rende particolarmente difficile l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).
A fronte di un progetto esecutivo, continua al riguardo la FINCO, le migliorie tecniche che l’impresa potrebbe offrire in gara rischiano di ridursi alla valorizzazione di requisiti soggettivi dell’impresa o di elementi che potrebbero essere di minore importanza e non incidere, in quanto tali, sul rapporto qualità/prezzo. Sarebbe dunque necessario, si legge a conclusione, “intervenire anche sul fronte dell’OEPV quale correttivo alla limitazione dell’appalto integrato”.
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Requisiti di partecipazione, rating di impresa e criteri di aggiudicazione
Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di partecipazione, la FINCO sostiene la necessità che questi siano posseduti da tutti gli organi di direzione, rappresentanza e controllo "sia dell’appaltatore che del subappaltatore, anche se quelli del subappaltatore dovrebbero essere dimostrati solo al momento dell’esecuzione del contratto".
Tuttavia, si legge, in caso di gravi illeciti professionali, "in assenza di una precisa definizione normativa, occorrerebbe precisare che si può applicare l’esclusione solo in caso di sentenza passata in giudicato", poiché la norma è attualmente troppo generica e causa di discrezionalità.
La definizione di rating di impresa, continua la FINCO sul successivo punto oggetto della consultazione, si sta mostrando "particolarmente complessa, insufficiente rispetto alle aspettative" e "fortemente onerosa per le imprese", soprattutto per le PMI. Secondo la federazione, la disciplina dovrebbe, dunque, essere applicata, almeno “in via iniziale e sperimentale”, solo in alcuni specifici settori e, esclusivamente dopo opportuni test e valutazioni, estesa gradualmente a tutto il mercato dei lavori pubblici.
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Per ciò che concerne i criteri di aggiudicazione, la federazione ritiene necessario, esclusivamente per il comparto dei beni culturali, innalzare il tetto al di sopra del quale la stazione appaltante deve necessariamente ricorrere all’OEPV, poiché, spiega la FINCO, il settore "presenta ad oggi una soglia molto più bassa rispetto alle altre tipologie di lavori".
Più in generale, si ritiene necessario "sviluppare un approccio settoriale" in merito all'applicazione del criterio dell'OEPV, poichè "alcuni dei settori […] incontrano molte difficoltà nel presentare offerte tecniche migliorative sulla base di un progetto esecutivo, mentre altre [...] non incontrano gli stessi problemi".