Recupero crediti nella UE con regolamento su sequestro conservativo
L'ordinanza europea di sequestro conservativo renderà più semplice il recupero dei crediti vantati dalle imprese nei confronti di debitori in altri Paesi Ue
> MISE – finanziamenti a imprese in crisi per mancati pagamenti
> Riforma appalti - Pmi, pagamenti, qualificazione: novita' per imprese
Operativo il Regolamento Ue n. 655/2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari in modo da facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Una normativa pensata soprattutto per le PMI, che soffrono il peso burocratico e finanziario degli attuali procedimenti per il recupero dei crediti in altri Paesi Ue.
"Le piccole imprese spesso non possono permettersi il sostegno legale necessario a recuperare i crediti dovuti", ha dichiarato la commissaria responsabile per Giustizia, consumatori e parità di genere Věra Jourová, commentando l'entrata in vigore della nuova procedura Ue. “Grazie all’ordinanza europea di sequestro conservativo, le imprese e i cittadini europei saranno in grado di recuperare milioni di crediti transfrontalieri, chiedendo che l’importo ad essi dovuto sia bloccato sui conti bancari del debitore", ha aggiunto.
> E-Commerce - UE, come superare barriere e protezionismo?
Procedura di sequestro conservativo valida in tutta l'Ue
L'Ue stima in circa 600 milioni di euro le risorse perse a causa del fatto che le procedure legali di recupero dei crediti vantati nei confronti dei partner in altri Paesi dell'Unione europea sono lunghe e costose e poco sostenibili soprattutto per le PMI.
Finora, infatti, l’impresa creditrice poteva richiedere il blocco dell’importo dovuto a un tribunale dello Stato membro dell'impresa debitrice, nel rispetto delle regole locali. Un procedimento generalmente efficace contro i debitori recalcitranti o fraudolenti, a patto di poter sostenere i costi di un sostegno legale spesso molto oneroso.
Con il Regolamento n. 655 del 2014, appena entrato in vigore, si introduce una procedura per l'odinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari (European Account Preservation Order procedure – EAPO) per permettere alle imprese creditrici di bloccare gli importi dovuti intervenendo sui conti dei partner commerciali in tutti gli Stati membri.
A titolo di esempio la Commissione europea immagina il caso di un'impresa italiana produttrice di formaggi che fornisca mozzarella a un produttore di pizza surgelata in Francia e che accumuli fatture non pagate da parte della società francese.
Il sistema finora in funzione permetteva all'impresa italiana di chiedere a un tribunale francese il blocco della somma su un conto bancario dell'impresa debitrice, rivolgendosi a uno studio legale internazionale in grado di gestire la pratica nel rispetto della legge francese. In caso di conti bancari in più Stati membri, l'impresa italiana doveva rivolgere la stessa richiesta alle autorità competenti negli altri Paesi Ue interessati, ciascuno con proprie norme, sempre passando per procedure legali lunghe e costose.
Con la nuova normativa, l'impresa italiana potrà scegliere di rivolgersi a un solo tribunale (nel nostro esempio in Francia) per ottenere il congelamento dell'importo sui conti bancari detenuti dal debitore sia in Francia che negli altri Stati membri coinvolti, mediante una procedura uniforme, l'EAPO, che dispone il sequestro conservativo in termini rapidi (entro un massimo di 10 giorni se le prove necessarie sono disponibili) e viene riconosciuta in tutti in Paesi Ue.
Il creditore può ricorrere all'EAPO sia prima di ottenere un giudizio sul caso che dopo aver ottenuto un giudizio o un atto pubblico che richieda al debitore il pagamento della somma dovuta.
Tra gli elementi di semplificazione introdotti dalla procedura europea rientrano inoltre dei moduli standard, per consentire l'accesso alla procedura contenendo le spese legali e di traduzione, e il fatto che l'impresa creditrice non sia tenuta a fornire i dettagli del conto bancario del partner debitore: sono sufficienti il nome della banca e il Paese in cui il conto è stabilito e, laddove il creditore non conosca la banca del debitore, a determinate condizioni, è prevista una procedura speciale per ottenere informazioni sul conto del partner in debito.
In più, l'impresa debitrice non viene informata della procedura di sequestro in arrivo, ma viene colta di sorpresa e non ha la possibilità di movimentare il denaro per evitare il rimborso.
Photo credit: Ken Teegardin