Con l'approvazione del Senato passa ora all'esame della Camera l'emendamento Fleres allo Scudo fiscale, che prevede importanti novità: l'anticipo al 15 dicembre 2009 del termine di presentazione della dichiarazione riservata anziché al 15 aprile 2010, l'estensione della protezione ai reati tributari e alle violazioni contabili, nonché la possibilità per le imprese estere controllate ovvero collegate - di cui agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 - di effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione.
Viene meno grazie all'emendamento anche l'obbligo di segnalazione ai fini delle norme antiriciclaggio.
La Camera dovrà approvare il decreto legge 103/2009 correttivo entro il prossimo 3 ottobre.
In merito alle protezioni garantite dall'adesione allo scudo, una lettura errata deltesto Fleres da parte di alcuni quotidiani ha portato ieri sera l'Agenzia delle Entrate al rilascio di un comunicato stampa in cui si ribadisce che "in base agli articoli 14 e 15 del dl 350/2001, espressamente richiamati dal 4° comma dell’articolo 13 bis del dl 78/2009, il rimpatrio e la regolarizzazione non producono gli effetti dello scudo (preclusione di accertamenti tributari e contributivi, estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, esclusione della punibilità per alcuni reati espressamente previsti) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia stata già avviata apposita attività di controllo nei confronti dei contribuenti interessati."
Visto che i termini di presentazione del modello decorrono dal 15 settembre 2009, per i soggetti nei cui confronti a tale data "risultavano già avviati atti istruttori, ovvero tali atti risultino avviati anche in data successiva ma comunque prima della presentazione della dichiarazione riservata, lo scudo era e resta inibito."
La puntualizzazione dell'Agenzia si fonda sul comma 7 dell'art. 14, Dl 350/2001: Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale.
Tale circostanza è chiarita nella bozza di circolare pubblicata sul sito dell'Agenzia dove si precisa che lo scudo non serve se, sempre "alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti del contribuente ovvero siano stati emanati nei confronti del medesimo avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi i predetti inviti, questionari e richieste. Al riguardo, affinché vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione, gli atti menzionati devono essere stati portati formalmente a conoscenza del contribuente. Per formale conoscenza si intende la notifica degli stessi."
Quanto asserito nella bozza dell'ultima circolare dell'Agenzia ricalca le precisazioni fornite nella Circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001 che testualmente riporta: "le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione non producono effetti con riferimento all’anno o agli anni per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero sia iniziata un’attività di accertamento, compreso l’accertamento parziale di cui all’articolo 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, in quest’ultimo caso, tali effetti possono essere opposti qualora per lo stesso anno l’Amministrazione finanziaria abbia successivamente notificato un ulteriore avviso di accertamento, sempreché gli imponibili accertati siano riconducibili alle somme o alle altre attività costituite all’estero e oggetto di emersione e fino a concorrenza del loro importo."
La circolare specifica però due fattispecie per cui gli effetti dello scudo possono essere fatti valere:
la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973,
quella derivante dal controllo formale delle medesime dichiarazioni a norma dell’articolo 36-ter dello stesso decreto.
In mancanza di nuove interpretazioni da parte dell'Amministrazione (che difficilmente potranno ribaltare le precedenti conclusioni) nè se ne ravvisa traccia nella bozza di circolare appena rilasciata), la notifica delle suddette comunicazioni ai contribuenti prima della presentazione della dichiarazione riservata non sarà causa ostativa all'inoltro della stessa e consentirà tutte le protezioni e i benefici previste dallo scudo.