Correttivo Codice appalti: il MIT fa il punto sulle misure a favore delle PMI

Foto di Scott Graham da UnsplashSubappalto, affidamenti sottosoglia e suddivisione in lotti. Sono queste alcune delle principali novità del correttivo al Codice appalti che, secondo una nota di oggi del ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT), saranno maggiormente in grado di favorire la partecipazione delle PMI al mercato dei contratti pubblici.

Cosa prevede il nuovo Codice appalti?

Entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, nelle intenzioni del governo il correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici ha infatti l'obiettivo di migliorare alcuni aspetti salienti del Codice appalti (Dlgs 36/2023) ad un anno dal suo varo, modificando oltre 70 articoli. Tra questi, la nota odierna del MIT si focalizza sulle disposizioni a favore delle MPMI. Complessivamente però le novità interessano oltre 15 temi tra cui si citano: i prezziari, la progettazione, le procedure di gara, la revisione dei prezzi, la qualificazione delle stazioni appaltanti e i PPP.

Ecco dunque cosa prevede il correttivo al Codice appalti approvato con il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 (D.lgs.n. 209/2024) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Il correttivo al Codice appalti e le misure per le PMI

Come già accennato, tra le disposizioni del correttivo appalti che dovrebbero favorire la partecipazione delle PMI alle gare pubbliche figurano anzitutto le novità “in materia di subappalto, prevedendo che nei contratti si debba stabilire una quota riservata, pari al 20% delle prestazioni, in favore delle PMI”, scrive il MIT. “A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie, da motivare nella delibera a contrarre. Inoltre, è stata prevista l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, ciò anche al fine di tutelare, in particolar modo, le micro, piccole e medie imprese che risultano maggiormente coinvolte dai subaffidamenti”.

Uno sprint alla partecipazione delle piccole e medie imprese al miliardario mercato dei contratti pubblici dovrebbe arrivare poi dalle novità in materia di “suddivisione in lotti, prevedendo la possibilità di aggiudicare ‘lotti quantitativi’ anche in assenza del requisito di ‘autonomia funzionale’ del lotto stesso che, di fatto, limitava l’utilizzo di tale modalità di affidamento. Ciò, al fine di dare concreta attuazione alla ratio dell’istituzione della suddivisione in lotti che è volta a garantire una maggiore partecipazione alle procedure di gara delle MPMI”, sottolinea il ministero.

“In materia di contratti riservati”, prosegue la nota, si prevede invece “che, per gli affidamenti sottosoglia europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento (ovvero la sola esecuzione) a piccole e medie imprese”. Infine un altro aspetto che dovrebbe sostenere la presenza delle PMI negli appalti riguarda gli accordi di collaborazione, “prevedendo espressamente che tra gli obiettivi collaterali dell’accordo, volti al conseguimento di premialità, possa essere ricompresa la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento delle prestazioni”.

Il correttivo al Codice appalti in materia di progettazione

Come già accennato il D.lgs.n. 209/2024 mette mano ad oltre 70 articoli del Codice appalti, intervenendo su un ampio set di temi. Ad esempio in materia di progettazione, il testo prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti) possano essere affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da: una relazione generale, il computo estimativo dell’opera, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, il piano di sicurezza e di coordinamento. Mentre la loro esecuzione può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Il testo prevede inoltre la possibilità di ricorrere all’appalto a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante - motivandolo espressamente - ne ritenga necessario il ricorso.

I prezziari

Come sottolineato da un dossier dell’ANCE sul correttivo al Codice appalti, in materia di prezziari il correttivo al Codice appalti prevede tre punti principali: 

  • per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente;
  • ai fini dell’utilizzo di prezzari diversi da quelli regionali per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, viene introdotto la necessità che vi sia un’espressa autorizzazione da parte del MIT; 
  • viene introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati.

Affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura

Per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a 140 mila euro, sempre il dossier ANCE sottolinea che si prevede anzitutto che, ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara (comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili), i corrispettivi sono determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13, recante la determinazione dei parametri per la progettazione. 

Inoltre, è previsto che le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione di tali contratti sulla base del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  • per il 65% dell’importo a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;
  • il restante 35% dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.

Infine è previsto che la stazione appaltante definisca il punteggio relativo all’offerta economica secondo i metodi di calcolo previsti all’articolo 2-bis dell’Allegato I.13 e che essa stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%. 

Per i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140 mila euro (affidati ex art. 50, co 1, lett. b), invece, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20%.

Revisione dei prezzi

Il correttivo al Codice appalti mette mano anche all’annosa questione della revisione prezzi per i lavori pubblici, prevedendo anzitutto “che le clausole revisionali si attivino al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo e opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire”, spiega l’ANCE.

Inoltre viene introdotto l’allegato II.2-bis (art. 86, Correttivo) che, tra le altre cose, prevede che: 

  • la revisione si applica ai lavori di nuova costruzione e a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
  • il meccanismo revisionale scatta automaticamente, ogni qualvolta si verificano le condizioni di cui all’art. 60, comma 2 del Codice; 
  • ai fini della variazione del costo del contratto, si utilizza l’indice sintetico revisionale, come individuato dal progettista, composto da una media ponderata di indici selezionati tra quelli individuati dal MIT, sentito l’Istat, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A dell’allegato, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara;
  • è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione dei prezzi anche in caso subappalto o altri subcontratti. Tali clausole sono definite tra le parti tenuto conto delle specifiche prestazioni oggetto del contratto e si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma 2;
  • il momento di riferimento per il calcolo è quello del mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione;

Infine quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80%, la stazione appaltante deve attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento. 

Qualificazione Stazioni Appaltanti

Per quanto concerne invece la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, il correttivo da un lato chiarisce che il sistema di qualificazione opera anche per la fase di esecuzione, fissando i relativi requisiti separatamente nell'allegato II.4. 

Dall'altro chiarisce maggiormente l’esclusione dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice (tra cui coloro che affidano le opere di urbanizzazione» a scomputo») dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

I PPP nel correttivo Codice appalti

Particolarmente rilevanti sono infine le novità previste dal correttivo al Codice appalti in materia di PPP, dato che - come sottolinea l’ANCE -  di base “viene riscritta la disciplina per l’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto. Il nuovo testo rende più immediata la distinzione tra la finanza di progetto su iniziativa privata e quella su iniziativa dell’ente concedente. Tuttavia - sottolineano i costruttori - appare notevolmente aumentata la complessità della procedura, soprattutto nella fase di valutazione delle proposte da parte degli Enti concedenti”.

Tra le principali novità si evidenzia: 

  • l’introduzione di un progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto, al fine di alleggerire gli importanti oneri iniziali della proposta e rendere più agevole avanzare idee progettuali; 
  • la previsione, in caso di iniziativa privata, di una manifestazione preliminare di interesse, con la quale gli “aspiranti” promotori possono richiedere all’ente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta; 
  • la previsione di una fase preliminare di valutazione comparativa tra la proposta del promotore e quelle pervenute da altri operatori; 
  • l’estensione del diritto di prelazione, tradizionalmente riservato al promotore, anche agli altri proponenti.

Gli altri temi del correttivo al Codice appalti

Come già accennato la prima revisione del nuovo Codice appalti tocca anche molti altri aspetti. Tra questi si citano la qualificazione degli operatori economici prevedendo ad esempio che, in tema di consorzi stabili, per gli appalti di lavori che il consorzio esegue esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Diverse novità interessano poi il tema dell’esecuzione dei lavori, ad esempio con la previsione che quando - in sede di stipula dei contratti attuativi di un accordo quadro - non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è sempre fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. 

Infine tra gli altri temi si cita quello relativo ai contratti collettivi. Su questo tema, infatti, viene introdotto l’allegato I.01, in materia di contratti collettivi che ad esempio stabilisce i criteri per individuare il CCNL da indicare nel bando e, ai fini della verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, per gli appalti del settore edile esplicita l’equivalenza dei CCNL con codice F012 (Ance/Coop), F015 (Artigiani), F018 (Confapi Aniem).

Consulta il correttivo al Codice appalti (D.lgs.n. 209/2024 - GURI n. 305 del 31.12.2024)

Consulta il parere del Consiglio di Stato del 02.12.2024

Consulta lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (07.11.2024)

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