Abruzzo: individuata la Zona franca urbana de L'Aquila ammessa al beneficio

L'Aquila, Area sismica - immagine di USGSIl CIPE ha ammesso al beneficio finanziario di cui alla legge n. 296/2006 una Zona franca urbana (Zfu) corrispondente all'intero perimetro territoriale del comune de L'Aquila. L'obiettivo è favorire la ripresa economica delle zone maggiormente colpite dal sisma, stimolando in particolare le aree con maggiore concentrazione di attività economiche. Le risorse stanziate dalla legge n. 77/2009 sono pari a 45 milioni di euro.

E' quanto stabilito dal Comitato con la deliberazione del 13 maggio 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2010.

Le attività di monitoraggio e valutazione della Zfu sono affidate al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nell'ambito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economia del Ministero dello sviluppo economico, da svolgersi in partenariato con la Regione: attraverso un sistema di raccolta e analisi di dati, si dovrà infatti verificare, non solo l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ma anche gli effetti socio-economici e occupazionali generati dall'attivazione dello strumento.

Sulla base degli esiti delle suddette attività, il Comitato può procedere alla riprogrammazione di risorse finanziarie non utilizzate, anche prevedendo l'individuazione di altre Zone franche urbane nei comuni del cratere sismico.

Attualmente, la deliberazione del CIPE individua, quale perimetro territoriale delle Zfu, i confini esterni delle sezioni di censimento ISTAT per il comune de L'Aquila con numerazione da 1 a 853.

L'attivazione dello strumento ZFU è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, al fine di assicurarne l'effettiva compatibilità comunitaria, come previsto dall'art. 10, comma 1-quinquies, della suddetta legge n. 77/2009.

Legge 24 giugno 2009, n. 77

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

GURI n. 268 del 16 novembre 2010/Allegati

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 13 maggio 2010

Individuazione e perimetrazione della zona franca urbana  del  Comune
de l'Aquila e assegnazione delle risorse. (Legge n. 77/2009).
(Deliberazione n. 39/2010) (10A13738)

 


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Legge finanziaria 2007), cosi' come sostituito dall'art. 2, comma
561, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),
che, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli
spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta'
caratterizzati da degrado urbano e sociale, prevede l'istituzione di
Zone franche urbane (di seguito ZFU);
Visto l'art. 1, commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, della
citata legge n. 296/2006, cosi' come sostituito, recependo peraltro
le indicazioni della D.G. concorrenza della Commissione europea
emerse nel corso del processo di pre-notifica informale del
dispositivo in sede comunitaria, dall'art. 2, comma 562, della legge
n. 244/2007, che definisce le agevolazioni di cui possono beneficiare
le ZFU, prevedendo, fra l'altro l'emanazione di un decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione del
massimale di esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni
da lavoro dipendente, nonche' di un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze per la determinazione delle condizioni,
dei limiti e delle modalita' di applicazione delle agevolazioni
fiscali previste;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto
dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile», che dispone che:
il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
sentita la regione Abruzzo, provveda all'individuazione e alla
perimetrazione di ZFU nell'ambito dei territori comunali colpiti dal
sisma, cosi' come definiti all'art. 1 del decreto del Commissario
delegato n. 3 del 16 aprile 2009 «Individuazione dei comuni
danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009), come integrato dal
successivo decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009
«Allargamento dei comuni del cratere sismico» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009);
alle aree individuate si applichino le disposizioni di cui
all'art. 1, commi da 340 a 343 della citata legge n. 296/2006, e
successive modificazioni, ovvero si applichi, in alternativa, un
apposito regime fiscale di incentivazione stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria;
per il finanziamento delle ZFU venga istituito un apposito Fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze con una dotazione di 45 milioni di euro quale tetto
massimo di spesa per il finanziamento di incentivi ed agevolazioni
fiscali e previdenziali, a valere sulle risorse di cui all'art. 14,
comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009;
Vista la delibera n. 35/2009 di questo Comitato con la quale, per
il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre
misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009, si dispone
l'assegnazione dell'importo complessivo di 3.955 milioni di euro in
favore del presidente della regione Abruzzo, in qualita' di
commissario delegato, che e' chiamato a coordinare gli interventi, a
comunicare il fabbisogno complessivo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze
e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell'ambito delle
assegnazioni annuali disposte da questo Comitato;
Vista la deliberazione del consiglio regionale dell'Abruzzo, che
nella seduta straordinaria del 22 settembre 2009 ha votato
all'unanimita' affinche' la giunta regionale, e per essa la struttura
tecnica nominata quale interfaccia con il Ministero dello sviluppo
economico, individuasse con urgenza le aree destinate a ZFU
all'interno del territorio comunale de L'Aquila (verbale n. 18/1 del
consiglio regionale dell'Abruzzo «Definizione dell'ambito
territoriale dell'istituenda Zona franca urbana»);
Vista la nota del presidente della regione Abruzzo del 23 febbraio
2010, con la quale viene richiesta al CIPE l'assegnazione delle
citate risorse, per un totale di 45 milioni di euro, in favore della
ZFU circoscritta al territorio del comune de L'Aquila;
Vista la «Proposta di relazione al CIPE per l'individuazione di
Zone franche urbane nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009», trasmessa con nota del Ministro dello sviluppo economico del
18 marzo 2010, n. 832, concernente la definizione delle modalita' di
perimetrazione delle FZU nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009 e di assegnazione delle risorse finanziarie;
Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo
economico, i cui esiti sono riportati nella citata proposta di
relazione acquisita agli atti dell'odierna seduta, ha portato ad
individuare un'unica ZFU nel comune de L'Aquila;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo
economico ed in particolare:
1) l'analisi condotta per individuare e circoscrivere la Zona
franca urbana in oggetto si basa sull'esame combinato dell'intensita'
del sisma, della consistenza pregressa del tessuto imprenditoriale e
dell'ampiezza demografica dei comuni interessati. E' stato pertanto
elaborato un Indice composito comunale (ICC), che esprime
sinteticamente l'effetto multidimensionale del terremoto sul
territorio per tutti i comuni del cratere sismico;
2) l'ICC e' definito come media semplice di tre indici utilizzati
per rappresentare i fattori sopra indicati:
indice di intensita' sismica, che esprime una misura del danno
del terremoto nei diversi comuni, calcolato come la Media
dell'intensita' macrosismica (MCS) sulle localita' con MCS≥6 dei
comuni del cratere pesato con il numero di abitanti di ciascuna
localita';
indice di densita' imprenditoriale, che esprime quanto era
rappresentativo il tessuto imprenditoriale nel comune prima del
terremoto. E' calcolato come logaritmo del rapporto tra la stima del
numero di addetti delle imprese con meno di 50 addetti (dati
Infocamere) e la popolazione residente nel comune (dati ISTAT
censimento 2001);
indice di popolazione, che esprime la dimensione comunale ed e'
calcolato come il logaritmo della popolazione residente nel comune
(dati ISTAT censimento 2001);
3) L'ICC e' stato calcolato per tutti i comuni del cratere
secondo le modalita' sopra descritte. La relativa tavola di dettaglio
e' riprodotta nell'allegato alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante;

Delibera:

1. Perimetrazione della Zona franca urbana ammessa al beneficio: al
fine di favorire la ripresa economica delle zone maggiormente colpite
dal sisma e di fare leva sulle economie di agglomerazione produttiva
e occupazionale esistenti nelle aree con maggiore concentrazione di
attivita' economiche, sulla base dell'analisi che ha condotto
all'elaborazione dell'ICC, viene ammessa al beneficio finanziario di
cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
una Zona franca urbana corrispondente all'intero perimetro
territoriale del comune de L'Aquila (definito dai confini esterni
delle sezioni di censimento ISTAT per il comune de L'Aquila con
numerazione da 1 a 853).
2. Allocazione delle risorse finanziarie: le risorse in favore
della ZFU nei territori colpiti dal sisma stanziate dall'art. 10,
comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla
legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, citato in premessa, sono
pari a 45 milioni di euro.
Le risorse assegnate saranno erogate secondo modalita' temporali
compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
3. Attivazione: l'attivazione dello strumento ZFU e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, al fine di assicurarne
l'effettiva compatibilita' comunitaria, come previsto dall'art. 10,
comma 1-quinquies, della legge n. 77/2009.
4. Monitoraggio e valutazione:
4.1. Il monitoraggio e la valutazione della ZFU sono affidati al
Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economia - Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici, attraverso un sistema di raccolta e analisi di
dati, atti a dare conto dell'utilizzo delle risorse finanziarie
assegnate e degli effetti socio-economici e occupazionali generati
dall'attivazione dello strumento.
Tali attivita', da svolgersi in partenariato con la regione che a
tal fine, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater della legge n.
77/2009, puo' avvalersi del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, saranno oggetto di una relazione annuale, aggiornata al
31 dicembre, da trasmettere a questo Comitato, a partire dal 31
gennaio 2011.
4.2. Entro il 2010 il Nucleo di valutazione del Ministero dello
sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economia provvedera' a ricostruire il quadro post-sisma relativo al
tessuto imprenditoriale potenzialmente interessato dallo strumento
agevolativo ed elaborera' una proposta tecnica per avviare il sistema
di monitoraggio e di valutazione del dispositivo stesso. Tale
proposta, che conterra' anche le modalita' di rilevazione prescelte,
gli specifici indicatori utilizzati nonche' la tempistica di
rilevazione ed elaborazione, sara' formulata al fine di:
a) verificare lo stato di attuazione dello strumento
agevolativo;
b) valutare il grado di ripristino del tessuto produttivo e
occupazionale nelle aree interessate dall'intervento, anche mediante
analisi ad hoc;
c) accertare se e come le amministrazioni locali hanno concorso
al buon esito dell'intervento agevolativo;
d) individuare gli eventuali fattori di successo o di
criticita';
e) ottenere indicazioni per eventuali azioni correttive, non
solo con riguardo alla necessita' di riallocare prontamente risorse
non utilizzate, ma anche allo scopo di aggiornare, se del caso, le
modalita' ed i criteri di applicazione dello strumento agevolativo.
5. Riprogrammazione delle risorse: sulla base degli esiti delle
attivita' di monitoraggio e valutazione di cui al punto precedente e
alla luce dei contenuti dei decreti di cui al citato art. 10 della
legge n. 77/2009, questo Comitato puo' procedere alla
riprogrammazione di risorse finanziarie non utilizzate, anche
prevedendo l'individuazione di altre Zone franche urbane nei comuni
del cratere sismico.
Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente: Tremonti

Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziario, registro n. 7,
Economia e finanze, foglio n. 194.

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